Art. 3 
 
  1. E' vietato mettere in vendita o altrimenti in  commercio  con  i
termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia
come aggettivi che sostantivi, anche se  inseriti  quali  prefissi  o
suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici  di  «pellame»,
«pelletteria» o  «pellicceria»,  anche  tradotti  in  lingua  diversa
dall'italiano, articoli che  non  siano  ottenuti  esclusivamente  da
spoglie di animali lavorate appositamente per la conservazione  delle
loro caratteristiche naturali e, comunque, prodotti diversi da quelli
indicati all'articolo 1. 
  2. Per i prodotti ottenuti  da  lavorazioni  in  Paesi  esteri  che
utilizzano la dicitura italiana dei termini di  cui  all'articolo  1,
commi 1 e 2, e' fatto obbligo di etichettatura recante  l'indicazione
dello Stato di provenienza.