Art. 4 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro e con il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione. 2. L'azione a tutela delle disposizioni della presente legge puo' anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regolarmente costituite.