Art. 4 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  violi  le
disposizioni di cui alla presente legge e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  da  10.000  a  50.000  euro  e   con   il   sequestro
amministrativo della merce per la sua regolarizzazione. 
  2. L'azione a tutela delle disposizioni della presente  legge  puo'
anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria  maggiormente
rappresentative a livello nazionale e regolarmente costituite.