Art. 5 1. La legge 16 dicembre 1966, n. 1112, e' abrogata. 2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 5: - La legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (Disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano), abrogata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1966, n. 325.