Art. 5 
 
  1. La legge 16 dicembre 1966, n. 1112, e' abrogata. 
  2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 5: 
              - La  legge  16  dicembre  1966,  n.  1112  (Disciplina
          dell'uso dei nomi «cuoio»,  «pelle»  e  «pelliccia»  e  dei
          termini che ne derivano), abrogata dalla presente legge, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1966,  n.
          325.