La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi 1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita' degli insediamenti urbani. 2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita' e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunita' umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche' per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 e' intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varieta' tradizionali dell'ambiente italiano, con modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e' abrogato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: La legge 1 giugno 2002 n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 104, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117: "Art. 104. E' istituita nel Regno la festa degli alberi. Essa sara' celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica.".