Art. 2
Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il
comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato,
alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono
inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti»,
le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le
seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo
migliore per la piantumazione. La messa a dimora puo' essere
differita in caso di avversita' stagionali o per gravi ragioni di
ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si
applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a
vincolo monumentale»;
b) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico
comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia
dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato alla persona
che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce
una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al
miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini,
imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative»;
c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e
classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo
territorio, in aree urbane di proprieta' pubblica.
2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il
sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il
rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di
proprieta' pubblica rispettivamente al principio e al termine del
mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione
delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli
articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del
sindaco, l'autorita' subentrata provvede alla pubblicazione delle
informazioni di cui al presente comma».
2. Le attivita' previste dalle disposizioni di cui al presente
articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo gia'
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 1, della legge 29 gennaio 1992,
n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a
dimora un albero per ogni neonato, a seguito della
registrazione anagrafica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 1. 1. In attuazione degli indirizzi definiti nel
piano forestale nazionale, i comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi
dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e
di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel
territorio comunale. Il termine si applica tenendo conto
del periodo migliore per la piantumazione. La messa a
dimora puo' essere differita in caso di avversita'
stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle
piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano
le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento
sia sottoposto a vincolo monumentale.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio
anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa
la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato
piantato alla persona che ha richiesto la registrazione
anagrafica. Il comune stabilisce un procedura di messa a
dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i
cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od
associazioni per finalita' celebrative o commemorative.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'interno emana
disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma
2.".