Art. 2 
 
 
            Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113 
 
  1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per  il
comune di residenza, di porre a dimora un albero  per  ogni  neonato,
alla legge 29 gennaio  1992,  n.  113,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  dopo  le  parole:  «i  comuni»  sono
inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000  abitanti»,
le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
sei mesi», dopo le  parole:  «neonato  residente»  sono  inserite  le
seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine,  i
seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo  conto  del  periodo
migliore  per  la  piantumazione.  La  messa  a  dimora  puo'  essere
differita in caso di avversita' stagionali o  per  gravi  ragioni  di
ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non  si
applicano le  disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
salvo che il sito su cui si realizza l'intervento  sia  sottoposto  a
vincolo monumentale»; 
    b) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Entro il termine di cui al comma  1,  l'ufficio  anagrafico
comunale  fornisce  informazioni  dettagliate  circa   la   tipologia
dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato  alla  persona
che ha richiesto la registrazione anagrafica.  Il  comune  stabilisce
una procedura di  messa  a  dimora  di  alberi  quale  contributo  al
miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico  di  cittadini,
imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative»; 
    c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ciascun  comune  provvede  a  censire  e
classificare  gli  alberi  piantati,   nell'ambito   del   rispettivo
territorio, in aree urbane di proprieta' pubblica. 
      2. Due mesi prima  della  scadenza  naturale  del  mandato,  il
sindaco rende noto il  bilancio  arboreo  del  comune,  indicando  il
rapporto fra il numero  degli  alberi  piantati  in  aree  urbane  di
proprieta' pubblica rispettivamente al principio  e  al  termine  del
mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione
delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di  cui  agli
articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata  del  mandato  del
sindaco, l'autorita' subentrata  provvede  alla  pubblicazione  delle
informazioni di cui al presente comma». 
  2. Le attivita' previste dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo sono  svolte  nell'ambito  delle  risorse  allo  scopo  gia'
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 1, della legge 29 gennaio  1992,
          n. 113 (Obbligo per il  comune  di  residenza  di  porre  a
          dimora  un  albero  per  ogni  neonato,  a  seguito   della
          registrazione  anagrafica),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40,  come  modificato  dalla
          presente legge e' il seguente: 
              "Art. 1. 1. In attuazione degli indirizzi definiti  nel
          piano  forestale  nazionale,  i  comuni   con   popolazione
          superiore a 15.000  abitanti  provvedono,  entro  sei  mesi
          dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente  e
          di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero  nel
          territorio comunale. Il termine si  applica  tenendo  conto
          del periodo migliore  per  la  piantumazione.  La  messa  a
          dimora  puo'  essere  differita  in  caso   di   avversita'
          stagionali o per gravi  ragioni  di  ordine  tecnico.  Alle
          piantumazioni di cui alla presente legge non  si  applicano
          le  disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, salvo che il sito su cui  si  realizza  l'intervento
          sia sottoposto a vincolo monumentale. 
              2. Entro il  termine  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio
          anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa
          la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero e'  stato
          piantato alla persona che  ha  richiesto  la  registrazione
          anagrafica. Il comune stabilisce un procedura  di  messa  a
          dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i
          cui oneri siano posti a carico  di  cittadini,  imprese  od
          associazioni per finalita' celebrative o commemorative. 
              3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro  dell'interno   emana
          disposizioni per l'attuazione della norma di cui  al  comma
          2.".