Art. 3 
 
 
  Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 
 
  1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e'  istituito  un  Comitato  per  lo  sviluppo  del  verde
pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita' di
funzionamento del Comitato. 
  2. Il Comitato provvede a: 
    a)  effettuare  azioni  di  monitoraggio  sull'attuazione   delle
disposizioni della legge 29 gennaio 1992,  n.  113,  e  di  tutte  le
vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento  del  verde
pubblico e privato; 
    b) promuovere l'attivita' degli enti locali interessati  al  fine
di individuare  i  percorsi  progettuali  e  le  opere  necessarie  a
garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); 
    c) proporre un piano nazionale che, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, fissi criteri e linee guida  per  la  realizzazione  di
aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di  filari
alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia
e delle infrastrutture pubbliche  e  scolastiche  che  garantisca  la
riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli
articoli  5  e  6  della  presente   legge,   anche   attraverso   il
rinverdimento delle pareti e dei lastrici  solari,  la  creazione  di
giardini e orti e il miglioramento degli spazi; 
    d) verificare le azioni poste  in  essere  dagli  enti  locali  a
garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi
posti a dimora  in  giardini  e  aree  pubbliche  e  promuovere  tali
attivita' per migliorare la tutela dei cittadini; 
    e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il
30 maggio di ogni anno, recante i risultati  del  monitoraggio  e  la
prospettazione  degli  interventi  necessari  a  garantire  la  piena
attuazione della normativa di settore; 
    f) monitorare l'attuazione delle azioni  poste  in  essere  dalle
istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di  cui
all'articolo 1, comma 1; 
    g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse umane e strumentali vigenti e senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di  cui  al
comma 1 non sono corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o
altri emolumenti comunque denominati. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il riferimento alla legge 29 gennaio 1992, n.  113,  e'
          riportato nelle note all'articolo 2. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.