Art. 4 
 
Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali
  di  standard  previste  nell'ambito  degli  strumenti   urbanistici
  attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 
 
  1.  Il  Comitato  per  lo  sviluppo  del  verde  pubblico  di   cui
all'articolo 3 della presente legge, d'intesa  con  le  regioni  e  i
comuni, presenta, in allegato  alla  relazione  di  cui  al  medesimo
articolo   3,   comma   2,   lettera   e),   un   rapporto    annuale
sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni  di  cui  al
decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444,
relative agli  strumenti  urbanistici  generali  e  attuativi,  e  in
particolare ai nuovi  piani  regolatori  generali  e  relativi  piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti
edilizi  con  annesso   programma   di   fabbricazione   e   relative
lottizzazioni  convenzionate  e  alle   revisioni   degli   strumenti
urbanistici esistenti. 
  2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme  di  cui
al decreto ministeriale n. 1444 del 1968  e,  in  particolare,  sulle
quantita'  minime  di  spazi  pubblici   riservati   alle   attivita'
collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare  in  rapporto
agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le  necessarie
varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il  31  dicembre
di ogni anno. 
  3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei
permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
sono   destinate   alla   realizzazione   di   opere   pubbliche   di
urbanizzazione,  di  recupero  urbanistico  e  di  manutenzione   del
patrimonio comunale in misura non  inferiore  al  50  per  cento  del
totale annuo. 
  4. Le aree riservate al verde pubblico urbano  e  gli  immobili  di
origine  rurale,  riservati  alle  attivita'  collettive  sociali   e
culturali  di  quartiere,  con  esclusione  degli  immobili  ad   uso
scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni
e  delle  norme  previste  negli  strumenti  urbanistici   attuativi,
comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per  quanto
concerne la manutenzione, con  diritto  di  prelazione  ai  cittadini
residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui
insistono i suddetti beni o  aree,  mediante  procedura  di  evidenza
pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara. 
  5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica
di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono  un  consorzio
del  comprensorio  che  raggiunga  almeno  il  66  per  cento   della
proprieta' della lottizzazione. 
  6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla  gestione
diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4  da  parte  dei
cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi
propri. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile
          1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di
          altezza, di distanza fra i fabbricati  e  rapporti  massimi
          tra  spazi  destinati  agli  insediamenti  residenziali   e
          produttivi e spazi  pubblici  o  riservati  alle  attivita'
          collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
          fini della formazione dei  nuovi  strumenti  urbanistici  o
          della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.  17
          della L. 6  agosto  1967,  n.  765),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in  materia  edilizia)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.