Art. 6 
 
 
Promozione di iniziative locali per lo  sviluppo  degli  spazi  verdi
                               urbani 
 
  1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e  i
comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse
disponibili, promuovono l'incremento degli  spazi  verdi  urbani,  di
«cinture verdi» intorno alle conurbazioni per  delimitare  gli  spazi
urbani,  adottando  misure  per  la  formazione   del   personale   e
l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore  utilizzazione
e manutenzione delle aree, e adottano  misure  volte  a  favorire  il
risparmio e l'efficienza  energetica,  l'assorbimento  delle  polveri
sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo  al
contempo una regolare raccolta delle acque piovane,  con  particolare
riferimento: 
    a) alle nuove edificazioni,  tramite  la  riduzione  dell'impatto
edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o
di una significativa ristrutturazione edilizia; 
    b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione
e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree  scoperte  di
pertinenza di tali edifici; 
    c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2,  comma  5,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro  edilizio  atte  a
produrre risparmio  energetico,  al  fine  di  favorire,  per  quanto
possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; 
    d) al rinverdimento delle pareti degli edifici,  sia  tramite  il
rinverdimento  verticale  che  tramite  tecniche  di  verde   pensile
verticale; 
    e) alla previsione e alla  realizzazione  di  grandi  aree  verdi
pubbliche   nell'ambito   della   pianificazione   urbanistica,   con
particolare riferimento alle zone a maggior densita' edilizia; 
    f) alla previsione  di  capitolati  per  le  opere  a  verde  che
prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture  di  servizio  di
irrigazione e drenaggio e specifiche schede  tecniche  sulle  essenze
vegetali; 
    g) alla creazione di percorsi formativi per il personale  addetto
alla  manutenzione  del  verde,  anche  in  collaborazione   con   le
universita', e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura
del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione. 
  2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle  aree
comunali non urbanizzate, i comuni possono: 
    a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire  il
riuso  e  la  riorganizzazione  degli  insediamenti  residenziali   e
produttivi  esistenti,  rispetto  alla  concessione   di   aree   non
urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti; 
    b)  prevedere   opportuni   strumenti   e   interventi   per   la
conservazione e il ripristino del paesaggio rurale  o  forestale  non
urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale. 
  3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma  2
sono  definite  d'intesa  con  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni. 
  4. I comuni e le  province,  in  base  a  sistemi  di  contabilita'
ambientale,  da  definire  previe  intese  con  le   regioni,   danno
annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del  contenimento  o
della  riduzione  delle  aree  urbanizzate  e   dell'acquisizione   e
sistemazione  delle   aree   destinate   a   verde   pubblico   dalla
strumentazione urbanistica vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  5,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile  2009,  n.
          59, recante "Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  4,
          comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
          2005,  n.  192,  concernente  attuazione  della   direttiva
          2002/91/CE  sul   rendimento   energetico   in   edilizia."
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132: 
              "5.  Coperture  a  verde,  si  intendono  le  coperture
          continue dotate di un sistema che utilizza specie  vegetali
          in  grado  di  adattarsi  e  svilupparsi  nelle  condizioni
          ambientali caratteristiche della copertura di un  edificio.
          Tali  coperture  sono   realizzate   tramite   un   sistema
          strutturale che prevede in particolare uno strato colturale
          opportuno  sul  quale  radificano  associazioni  di  specie
          vegetali, con minimi interventi di manutenzione,  coperture
          a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e
          alta, coperture a verde intensivo.". 
              Il testo dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle  note  all'articolo
          3.