Art. 7 
 
Disposizioni  per  la  tutela  e   la   salvaguardia   degli   alberi
  monumentali, dei filari e  delle  alberate  di  particolare  pregio
  paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale 
 
  1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra  normativa  in
vigore nel territorio della Repubblica, per «albero  monumentale»  si
intendono: 
    a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  formazioni
boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero
secolare tipico, che possono essere considerati come rari  esempi  di
maestosita' e longevita', per eta' o  dimensioni,  o  di  particolare
pregio naturalistico,  per  rarita'  botanica  e  peculiarita'  della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o  memorie
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali; 
    b) i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei
centri urbani; 
    c) gli alberi ad alto fusto  inseriti  in  particolari  complessi
architettonici di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali ad opera  dei  comuni  e  per  la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e  dei
comuni degli elenchi di cui al comma  3,  ed  e'  istituito  l'elenco
degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo
forestale  dello  Stato.  Dell'avvenuto  inserimento  di  un   albero
nell'elenco e' data pubblicita'  mediante  l'albo  pretorio,  con  la
specificazione della localita'  nella  quale  esso  sorge,  affinche'
chiunque vi abbia interesse possa  ricorrere  avverso  l'inserimento.
L'elenco   degli   alberi   monumentali   d'Italia   e'    aggiornato
periodicamente ed e' messo a  disposizione,  tramite  sito  internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'. 
  3. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di
cui al comma 1,  effettuano  la  raccolta  dei  dati  risultanti  dal
censimento operato dai comuni e, sulla base degli  elenchi  comunali,
redigono gli elenchi regionali e li trasmettono  al  Corpo  forestale
dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle  regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un  determinato  termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da  parte  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, per  l'abbattimento  o  il
danneggiamento  di  alberi  monumentali  si   applica   la   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  5.000  a  euro
100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma
e   dell'apparato   radicale   effettuati   per   casi   motivati   e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione  comunale,  previo
parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. 
  5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e  di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2014. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle  note  all'articolo
          3. 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".