Art. 8 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti  e  delle
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
                                  Clini,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
          Note all'art. 8: 
              La  legge  costituzionale  18  ottobre   2001,   n.   3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.