Art. 2 1. Le discipline di insegnamento impartite nel primo ciclo di istruzione sono: italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia. L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» e' assicurato nei modi previsti dal decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. L'insegnamento della Religione Cattolica e' disciplinato dagli accordi concordatari secondo quanto previsto nelle Indicazioni nazionali - Finalita' generali, allegate al presente decreto.
Note all'art. 2: - Per il testo del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si vedano le note al titolo.