Art. 2 
 
  1. Le discipline di  insegnamento  impartite  nel  primo  ciclo  di
istruzione  sono:  italiano,  lingua   inglese   e   seconda   lingua
comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica,  arte  e
immagine,   educazione   fisica,   tecnologia.   L'insegnamento    di
«Cittadinanza e Costituzione» e' assicurato  nei  modi  previsti  dal
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal decreto  del
Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  89.  L'insegnamento
della Religione Cattolica e' disciplinato dagli accordi  concordatari
secondo quanto  previsto  nelle  Indicazioni  nazionali  -  Finalita'
generali, allegate al presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo del decreto-legge 1° settembre 2008,  n.
          137, recante disposizioni urgenti in materia di  istruzione
          e universita', convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          30 ottobre 2008, n. 169, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 4,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  89,  recante
          revisione  dell'assetto  ordinamentale,   organizzativo   e
          didattico della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione  ai   sensi   dell'art.   64,   comma   4,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si vedano
          le note al titolo.