Art. 3 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' costituito un «Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento» incaricato di indirizzare, sostenere e valorizzare le iniziative di formazione e di ricerca per aumentare l'efficacia dell'insegnamento in coerenza con le finalita' e i traguardi previsti nelle presenti Indicazioni. 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' formato da non piu' di dodici componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra accademici ed esperti di comprovate professionalita', capacita' ed esperienza nel campo dell'innovazione didattica e della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. I componenti del Comitato rimangono in carica due anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma 1, e possono essere confermati per altri due bienni. 3. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso.