Art. 3 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e' costituito un «Comitato  scientifico  nazionale  per
l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento  continuo
dell'insegnamento» incaricato di indirizzare, sostenere e valorizzare
le iniziative di formazione e di ricerca  per  aumentare  l'efficacia
dell'insegnamento in coerenza con le finalita' e i traguardi previsti
nelle presenti Indicazioni. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 e' formato da non piu'  di  dodici
componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca   tra   accademici   ed   esperti    di    comprovate
professionalita', capacita' ed esperienza nel campo  dell'innovazione
didattica e della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione. I componenti del Comitato rimangono in
carica due anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma 1,
e possono essere confermati per altri due bienni. 
  3. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla  corresponsione
di alcun compenso.