Art. 3 
 
 
Requisiti per l'iscrizione e la  permanenza  nella  sezione  speciale
          dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria 
 
  1. L'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco  e'  subordinata
al ricorrere dei seguenti requisiti: 
  a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana  o  di  uno  Stato
dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo  le  disposizioni
dell'articolo 2 del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
domicilio nel territorio della Repubblica; 
  b) per i soggetti diversi dalle  persone  fisiche:  sede  legale  e
amministrativa o, per i soggetti comunitari,  stabile  organizzazione
nel territorio della Repubblica; 
  c) possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 15
del decreto legislativo e  di  quelli  di  professionalita'  indicati
all'articolo 4 del presente regolamento. Per i soggetti diversi dalle
persone fisiche, i requisiti  si  applicano  a  coloro  che  svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo  e,  limitatamente
ai requisiti  di  onorabilita',  anche  a  coloro  che  detengono  il
controllo della societa'; 
  d) possesso di una casella di posta elettronica  certificata  e  di
una firma digitale con lo stesso valore legale della firma  autografa
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  relative
norme di attuazione. 
  2. La permanenza nell'elenco e' subordinata all'esercizio effettivo
dell'attivita'    e    all'aggiornamento     professionale     curato
dall'intermediario mandante, almeno  una  volta  l'anno,  sia  per  i
soggetti tenuti al possesso dei requisiti di professionalita' sia per
i dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per  il
contatto con il pubblico.  L'Organismo  individua  gli  standard  dei
corsi di finalizzati all'aggiornamento professionale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 15 del decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              «Art. 2 (Diritti e doveri dello straniero). -  1.  Allo
          straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
          dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali  della
          persona umana previsti  dalle  norme  di  diritto  interno,
          dalle convenzioni internazionali in vigore e  dai  principi
          di diritto internazionale generalmente riconosciuti. 
              2.   Lo   straniero   regolarmente   soggiornante   nel
          territorio dello Stato gode dei diritti in  materia  civile
          attribuiti al cittadino italiano, salvo che le  convenzioni
          internazionali in vigore per l'Italia e il  presente  testo
          unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il  presente
          testo unico o le convenzioni  internazionali  prevedano  la
          condizione di reciprocita', essa  e'  accertata  secondo  i
          criteri  e  le  modalita'  previste  dal   regolamento   di
          attuazione. 
              3.  La  Repubblica  italiana,   in   attuazione   della
          convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975,  ratificata
          con legge 10 aprile 1981, n.  158,  garantisce  a  tutti  i
          lavoratori  stranieri  regolarmente  soggiornanti  nel  suo
          territorio e alle loro famiglie parita'  di  trattamento  e
          piena  uguaglianza  di  diritti  rispetto   ai   lavoratori
          italiani. 
              4. Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  partecipa
          alla vita pubblica locale. 
              5.  Allo   straniero   e'   riconosciuta   parita'   di
          trattamento con  il  cittadino  relativamente  alla  tutela
          giurisdizionale dei diritti e  degli  interessi  legittimi,
          nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso
          ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi  previsti  dalla
          legge. 
              6. Ai  fini  della  comunicazione  allo  straniero  dei
          provvedimenti  concernenti  l'ingresso,  il   soggiorno   e
          l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente,
          in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
          cio' non sia possibile, nelle lingue  francese,  inglese  o
          spagnola,    con    preferenza    per    quella    indicata
          dall'interessato. 
              7. La protezione diplomatica si esercita nei  limiti  e
          nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale.
          Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
          amministrazione della giustizia e alla  tutela  dell'ordine
          pubblico  e  della  sicurezza  nazionale,  ogni   straniero
          presente in Italia ha diritto di prendere contatto  con  le
          autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere in cio'
          agevolato  da  ogni  pubblico  ufficiale   interessato   al
          procedimento.  L'autorita'  giudiziaria,   l'autorita'   di
          pubblica sicurezza e ogni altro  pubblico  ufficiale  hanno
          l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal
          regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica  o
          consolare  piu'  vicina  del  Paese  a  cui  appartiene  lo
          straniero in ogni caso in cui  esse  abbiano  proceduto  ad
          adottare nei confronti di costui provvedimenti  in  materia
          di liberta' personale,  di  allontanamento  dal  territorio
          dello Stato, di tutela  dei  minori,  di  status  personale
          ovvero in caso di decesso dello  straniero  o  di  ricovero
          ospedaliero urgente  e  hanno  altresi'  l'obbligo  di  far
          pervenire  a  tale  rappresentanza  documenti   e   oggetti
          appartenenti  allo  straniero  che   non   debbano   essere
          trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
          alla predetta informazione quando si  tratta  di  stranieri
          che abbiano presentato una domanda di asilo,  di  stranieri
          ai quali sia stato riconosciuto  lo  status  di  rifugiato,
          ovvero di stranieri nei cui confronti sono  state  adottate
          misure di protezione temporanea per motivi umanitari. 
              8.  Gli  accordi  internazionali   stipulati   per   le
          finalita' di cui all'art. 11, comma  4,  possono  stabilire
          situazioni giuridiche piu' favorevoli per i cittadini degli
          Stati interessati a speciali programmi di cooperazione  per
          prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. 
              9. Lo straniero presente  nel  territorio  italiano  e'
          comunque  tenuto  all'osservanza  degli  obblighi  previsti
          dalla normativa vigente.». 
              «Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza  e
          disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione). - 1.  Fuori
          dei casi  previsti  dal  codice  penale,  il  giudice  puo'
          ordinare l'espulsione dello straniero  che  sia  condannato
          per taluno dei delitti previsti dagli articoli  380  e  381
          del  codice  di  procedura  penale,  sempre   che   risulti
          socialmente pericoloso. 
              1-bis. Della emissione del  provvedimento  di  custodia
          cautelare o della definitiva sentenza di  condanna  ad  una
          pena detentiva nei confronti di uno  straniero  proveniente
          da   Paesi   extracomunitari    viene    data    tempestiva
          comunicazione al  questore  ed  alla  competente  autorita'
          consolare   al   fine   di   avviare   la   procedura    di
          identificazione dello straniero e consentire,  in  presenza
          dei  requisiti  di  legge,  l'esecuzione  della  espulsione
          subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare
          o di detenzione.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.