Art. 5 
 
 
          Dipendenti, collaboratori e attivita' fuori sede 
 
  1. L'attivita' di agenzia nei servizi di pagamento non puo'  essere
esercitata al di fuori dei  locali  commerciali  quando  il  servizio
prestato comporta l'acquisizione dal cliente di denaro o altri  mezzi
di pagamento. 
  2. Ai dipendenti e collaboratori di cui l'agente si avvale  per  il
contatto con il pubblico si applica l'articolo 128-novies  del  testo
unico bancario  ma  il  requisito  di  professionalita'  e  la  prova
valutativa ivi previsti sono sostituiti  dalla  frequenza  del  corso
professionale previsto dall'articolo 4. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 128-novies  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 128-novies (Dipendenti e collaboratori). - 1. Gli
          agenti in attivita' finanziaria  e  i  mediatori  creditizi
          assicurano e verificano,  anche  attraverso  l'adozione  di
          adeguate procedure  interne,  che  i  propri  dipendenti  e
          collaboratori di cui si avvalgono per il  contatto  con  il
          pubblico, rispettino le norme loro applicabili,  possiedano
          i requisiti di  onorabilita'  e  professionalita'  indicati
          all'art.  128-quinquies,  lettera  c),  ad  esclusione  del
          superamento dell'apposito  esame  e  all'art.  128-septies,
          lettere  d)  ed   e),   ad   esclusione   del   superamento
          dell'apposito    esame,    e     curino     l'aggiornamento
          professionale.  Tali  soggetti  sono  comunque   tenuti   a
          superare  una  prova  valutativa  i  cui   contenuti   sono
          stabiliti dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies. 
              2. Per il contatto  con  il  pubblico,  gli  agenti  in
          attivita'  finanziaria  che   siano   persone   fisiche   o
          costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono  di
          dipendenti o  collaboratori  iscritti  nell'elenco  di  cui
          all'art. 128-quater, comma 2. 
              3. I mediatori creditizi  e  gli  agenti  in  attivita'
          finanziaria  diversi  da  quelli  indicati   al   comma   2
          trasmettono  all'Organismo  di  cui  all'art.  128-undecies
          l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori. 
              4. Gli agenti in attivita' finanziaria  e  i  mediatori
          creditizi  rispondono   in   solido   dei   danni   causati
          nell'esercizio    dell'attivita'    dai    dipendenti     e
          collaboratori  di  cui  si  essi  si  avvalgono,  anche  in
          relazione a condotte penalmente sanzionate.».