Art. 5 Dipendenti, collaboratori e attivita' fuori sede 1. L'attivita' di agenzia nei servizi di pagamento non puo' essere esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio prestato comporta l'acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento. 2. Ai dipendenti e collaboratori di cui l'agente si avvale per il contatto con il pubblico si applica l'articolo 128-novies del testo unico bancario ma il requisito di professionalita' e la prova valutativa ivi previsti sono sostituiti dalla frequenza del corso professionale previsto dall'articolo 4.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 128-novies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 128-novies (Dipendenti e collaboratori). - 1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all'art. 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'art. 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies. 2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attivita' finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-quater, comma 2. 3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita' finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'art. 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori. 4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.».