Art. 2
Elettorato attivo e passivo per le associazioni
iscritte nel registro nazionale
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale e che risultino maggiormente rappresentative in relazione
al numero degli associati concorrono ad eleggere dieci membri
dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante
l'espressione di una preferenza.
2. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro
che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto
nell'assemblea dell'associazione, con esclusione degli associati ai
circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima
associazione iscritti ai registri di cui all'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383.
3. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore
rappresentativita', la Direzione Generale per il terzo settore e le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
richiede a tutte le associazioni iscritte nel registro nazionale
idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il
numero degli associati.
4. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma
3, alle quali viene data adeguata pubblicita' sul sito istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione
Generale per il terzo settore e le formazioni sociali invita le prime
trenta associazioni con il maggior numero di associati a designare,
nel rispetto del principio di pari opportunita' di genere, fino a due
candidati alle elezioni dei dieci membri nazionali dell'Osservatorio
nazionale dell'associazionismo. L'elenco dei candidati designati
dalle associazioni ai sensi del presente comma e' pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed
e' reso disponibile presso la sede elettorale.
5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la
carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.
6. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali e'
conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale
delle associazioni di cui al comma 1.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 7, della citata legge n. 383
del 2000, si vedano le note all'art. 1.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il testo dell'art. 11, comma 4, della citata legge n.
383 del 2000, e' il seguente:
«Art. 11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio
nazionale). - (Omissis).
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte
l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati per piu' di due mandati.».