Art. 3
Elettorato attivo e passivo per le associazioni
iscritte nei registri regionali e delle province autonome
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non
siano circoli affiliati o articolazioni territoriali di associazioni
a carattere nazionale e che risultino maggiormente rappresentative
nei relativi territori, concorrono ad eleggere dieci membri
dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante
l'espressione di una preferenza. Ai fini del presente articolo, si
intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie,
hanno diritto di voto nell'assemblea dell'associazione.
2. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore
rappresentativita', le associazioni iscritte nei registri regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli uffici
regionali e delle province autonome il numero dei propri associati
mediante idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il
termine stabilito dalla Direzione Generale per il terzo settore e le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ed adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dello stesso
Ministero e delle regioni e province autonome.
3. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma
3, alle quali viene data adeguata pubblicita' sul sito istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sui siti delle
regioni e delle province autonome, la Direzione Generale per il terzo
settore e le formazioni sociali del Ministero invita le prime trenta
associazioni con il maggior numero di associati a designare, nel
rispetto del principio di pari opportunita' di genere, fino a due
candidati alle elezioni dei dieci membri regionali e provinciali
dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. L'elenco dei
candidati designati dalle associazioni ai sensi del presente comma e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali almeno venti giorni prima della data di svolgimento
delle elezioni ed e' reso disponibile presso la sede elettorale.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la
carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.
5. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali e'
conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale
delle associazioni di cui al comma 1.
Note all'art. 3:
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, si vedano le note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n.
383 del 2000, si vedano le note all'art. 2.