Art. 4
Modalita' di svolgimento delle elezioni
1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo sono valide qualunque sia il numero dei votanti
rispetto agli aventi diritto al voto e si svolgono in due distinti
seggi, destinati rispettivamente all'elezione dei dieci membri
rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale di cui
all'articolo 2 e all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle
associazioni iscritte nei registri regionali e delle province
autonome di cui all'articolo 3.
2. Con la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede
inoltre:
a) alla individuazione delle modalita' di presentazione delle
candidature, di svolgimento delle operazioni elettorali e di
espressione e conteggio dei voti espressi;
b) alla definizione del formato e delle caratteristiche delle
schede elettorali;
c) alla definizione della composizione dei seggi elettorali e
delle relative attribuzioni, anche con riferimento alla definizione
di eventuali reclami.