Art. 5
Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti
e durata in carica
1. Al termine delle operazioni elettorali, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, a proclamare
eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino
a concorrenza del numero di membri da eleggere, secondo una
graduatoria decrescente. Qualora ai fini della proclamazione
dell'ultimo degli eletti si riscontri che piu' candidati abbiano
riportato lo stesso numero di voti, l'individuazione del candidato
eletto avviene per sorteggio. In ogni caso ciascuna associazione non
puo' essere rappresentata da piu' di un membro.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali provvede, inoltre, a nominare sei
membri dell'Osservatorio individuati tra esperti di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private
ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro ovvero ancora provenienti dai
settori della ricerca, della docenza universitaria o che abbiano
acquisito meriti pubblicamente riconosciuti in campo umanitario.
3. L'Osservatorio dura in carica tre anni e puo' esercitare le sue
funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei
membri.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno
dei membri dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nomina in sostituzione, con proprio decreto, il
primo dei non eletti nell'ambito del seggio nel quale era risultato
eletto il membro da sostituire.
5. Sei mesi prima della scadenza dell'Osservatorio, la Direzione
generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali indice nuove elezioni ai sensi
del presente regolamento, mediante la comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 dicembre 2012
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 318