Art. 3 
 
 
               Requisiti e modalita' per l'iscrizione 
 
  1. Le associazioni che intendono iscriversi nell'elenco  presentano
domanda,   sottoscritta   dal   legale   rappresentante,   contenente
l'indicazione della  denominazione  dell'associazione  e  della  sede
legale e redatta nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modifiche ed integrazioni, secondo la  modulistica  a  tal
fine  pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  del  Ministero,
attestando il possesso dei requisiti indicati dall'articolo  137  del
codice del consumo. 
  2. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: 
    a)  copia  autentica  dell'atto   costitutivo   dell'associazione
comprovante che la costituzione dell'associazione, quale associazione
nazionale di consumatori ed utenti,  sia  avvenuta  almeno  tre  anni
prima della data di presentazione della domanda; 
    b)  copia  autentica  dello  statuto   vigente   alla   data   di
presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche
statutarie intervenute nell'ultimo triennio comprovanti per  l'intero
triennio un ordinamento a base democratica e, come  scopo  esclusivo,
la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza  fini  di
lucro, nonche', con riferimento  al  medesimo  periodo,  dei  verbali
delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che  disciplinano  le
elezioni e degli atti relativi alle  elezioni  dei  rappresentanti  e
degli organi direttivi dell'associazione; 
    c) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  resa  dal
legale rappresentante dell'associazione in conformita'  al  modulo  a
tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del  Ministero  e
concernente la tenuta, presso la propria sede  legale  o  altra  sede
espressamente indicata in tale  dichiarazione,  di  un  unico  elenco
nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente,  con  l'indicazione
delle quote versate dagli associati, la  regolare  tenuta  dei  libri
contabili nonche' il  numero  totale  degli  iscritti  alla  data  di
presentazione della domanda  e,  in  ogni  caso,  alla  data  del  31
dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda e la  loro
ripartizione per regioni e province  autonome  anche  ai  fini  della
verifica del requisito relativo alla presenza sul territorio  di  cui
alla lettera c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 137 del codice
del consumo; resta ferma la necessita' di indicare nell'elenco  anche
la ripartizione  degli  iscritti  per  circoscrizione  di  Camera  di
commercio,  ai  soli  fini   degli   eventuali   controlli   connessi
all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156; 
    d) per ciascuno dei tre anni anteriori a  quello  di  iscrizione,
copia autentica del bilancio annuale delle  entrate  e  delle  uscite
contenente l'indicazione delle quote versate dagli  associati  o,  in
relazione alle norme  che  regolano  il  tipo  di  associazione,  del
rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione  delle  quote
versate dagli associati; 
    e) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio
precedente, sottoscritta dal legale  rappresentante,  ed  ogni  altra
documentazione  atta  a  comprovare  la   continuita'   e   rilevanza
dell'attivita' ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e
sulle  sedi  operative,  con  l'indicazione  dei  responsabili  delle
principali sedi locali dell'associazione stessa  e,  fatto  salvo  il
pluralismo  delle  scelte  organizzative  con  conseguenti  eventuali
indicazioni negative, di dati e documenti relativamente  ai  seguenti
indicatori: 
      1) disponibilita' di un sito internet aggiornato e con adeguati
contenuti informativi  sia  relativamente  all'organizzazione  ed  al
funzionamento dell'associazione, sia relativamente alle tematiche  di
interesse dei consumatori; 
      2) tipologia e numero delle attivita' di  comunicazione,  quali
pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale; 
      3) numero  e  articolazione  territoriale  degli  sportelli  di
assistenza e consulenza  ovvero  tipologia,  modalita'  e  numero  di
contatti relativamente alle  forme  di  consulenza  ed  assistenza  a
distanza; 
      4) numero dei pareri e delle  consulenze  comunque  fornite  ai
consumatori; 
      5) numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per
la cui presentazione e' stata fornita assistenza; 
      6) tipologia, numero e  esiti  delle  attivita'  di  assistenza
connesse  alla  tutela  giurisdizionale  e  extragiurisdizionale  dei
diritti dei consumatori; 
      7) tipologia e numero delle iniziative pubbliche  di  interesse
dei   consumatori,   quali   convegni,   seminari,    manifestazioni,
organizzati dall'associazione o cui l'associazione ha partecipato con
relazioni o interventi; 
      8) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e
di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei consumatori,  ad
attivita' ovvero organi consultivi  di  pubbliche  amministrazioni  o
gestori di pubblici servizi; 
    f) dichiarazione sostitutiva di certificazione  resa  dai  legali
rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi  rivestono
tale carica, non hanno subito alcuna condanna, passata in  giudicato,
in relazione all'attivita' dell'associazione medesima e che  altresi'
non rivestono la qualifica di imprenditori  o  di  amministratori  di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi  forma  costituite,  per
gli stessi settori in cui opera l'associazione; 
    g) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  resa  dal
legale  rappresentante  attestante  che  l'associazione  non   svolge
attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per  oggetto
beni o servizi prodotti da terzi e non ha  connessione  di  interessi
con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere
tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo  triennio
eventuali contributi da  imprese  o  associazioni  di  imprese  o  ha
stipulato accordi o convenzioni con le  stesse,  nella  dichiarazione
tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente  e
dettagliatamente indicati, evidenziando per  i  contributi  anche  le
relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e  fornendo,
ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a
dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano
connessioni   di   interessi   incompatibili   e   sono   finalizzati
esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore  degli
iscritti,  ivi  compresi  gli  elementi  circa   la   trasparenza   e
completezza dell'informazione in merito  fornita  agli  associati  ed
alla generalita' dei consumatori. 
  3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare per un periodo  di
cinque  anni  tutta  la  documentazione  connessa  al  possesso   dei
requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco  e  di   presentarla   alla
Direzione  generale,  per  gli  eventuali  controlli  o  in  caso  di
contenzioso. 
  4. Per iscritti all'associazione  si  intendono  coloro  che  hanno
espressamente manifestato la volonta' di aderirvi. Ai soli  fini  del
raggiungimento e del  mantenimento  dei  requisiti  per  l'iscrizione
nell'elenco  di  cui   al   presente   regolamento   sono   computate
esclusivamente le iscrizioni comprovate dal pagamento  di  una  quota
associativa  di  importo  non  meramente   simbolico   effettivamente
corrisposto  in  forma  tracciabile  almeno  una  volta  nel  biennio
anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento
sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza  con  gli
importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta
nel corso del medesimo  biennio,  di  un  modulo  di  adesione  o  di
conferma espressa dell'adesione. 
  5. In relazione alla liberta'  di  associazione  ed  a  tutela  del
pluralismo associativo, ai fini di cui al comma 4 anche gli eventuali
iscritti a  piu'  associazioni  possono  essere  considerati  per  il
raggiungimento dei requisiti da parte di ciascuna delle  associazioni
cui aderiscono. Per evitare duplicazioni di rappresentanza e elusione
dei requisiti  per  l'iscrizione,  i  controlli  a  campione  per  la
verifica  dell'effettiva  adesione  degli   iscritti   alle   diverse
associazioni sono intensificati relativamente alle associazioni  che,
anche se specializzate per tematica o settore di tutela degli  utenti
e  consumatori,  risultano  collegate  fra  loro  sulla  base   della
coincidenza di una significativa percentuale di iscritti o di sedi  o
di esponenti degli organi associativi o sulla base delle prescrizioni
contenute nei rispettivi statuti. 
  6.   Per   la   base   di   calcolo   dell'aliquota   di   iscritti
all'associazione rispetto alla popolazione  presente  sul  territorio
nazionale, regionale o provinciale, di cui alla lettera c) del  comma
2 o al comma 5 dell'articolo 137 del  codice  del  consumo,  fa  fede
l'ultimo censimento ISTAT disponibile. 
  7. Per le  associazioni  costituite  in  forma  di  federazione  di
associazioni o le  analoghe  aggregazioni  di  secondo  livello,  ivi
comprese  le  federazioni  nazionali  di  associazioni  settoriali  o
territoriali, i requisiti di cui  all'articolo  137  del  Codice  del
consumo  devono  essere  posseduti  dall'associazione  federale   che
richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo  che
per il numero degli iscritti e per  la  presenza  sul  territorio  di
almeno  cinque  regioni  o  province  autonome,  che  possono  essere
dimostrati con riferimento al numero complessivo  degli  iscritti  ed
alle attivita' di tutte le associazioni federate, ferma  restando  la
tenuta di un elenco nazionale unitario degli iscritti in cui ciascuno
di essi e' considerato una sola  volta,  anche  se  iscritto  a  piu'
associazioni federate, escludendo le duplicazioni di cui al comma  5.
Il requisito della triennalita' della costituzione  e  dell'attivita'
e' riferito alla sola associazione federale o  ad  almeno  una  delle
associazioni nazionali federate. 
  8. L'iscrizione dell'associazione derivante dalla fusione  o  dalla
federazione di  associazioni  gia'  iscritte  nell'elenco  e'  sempre
consentita con modalita' semplificate, su semplice comunicazione  dei
rispettivi rappresentanti legali,  corredata  del  relativo  atto  di
fusione o federativo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
              « Art. 38 (L-R) (Modalita' di  invio  e  sottoscrizione
          delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
          presentare alla pubblica amministrazione  o  ai  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi possono essere inviate  anche
          per fax e via telematica. (L) 
              2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica, vi comprese le domande per la partecipazione  a
          selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi  titolo,
          in tutte le pubbliche amministrazioni, o  per  l'iscrizione
          in albi, registri o  elenchi  tenuti  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, sono valide se effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. (L) 
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta' da produrre agli  organi  della  amministrazione
          pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  sono
          sottoscritte dall'interessato in  presenza  del  dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica non autenticata di un  documento  di  identita'
          del sottoscrittore. La copia fotostatica del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza  sottoscritta
          dall'interessato e la  copia  del  documento  di  identita'
          possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
          di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'  e'
          consentita nei limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.  59.
          (L) 
              3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione  e
          la presentazione  di  istanze,  progetti,  dichiarazioni  e
          altre  attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di  atti   e
          documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
          esercenti  di  pubblici  servizi  puo'  essere  validamente
          conferito ad altro soggetto con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 137 del Codice  del
          consumo: 
              «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori  e
          degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,   dei
          seguenti requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                d) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                e) svolgimento di un'attivita' continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
                f) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4. Il Ministero  delle  attivita'  produttive  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero  delle  attivita'  produttive  comunica
          alla Commissione  europea  l'elenco  di  cui  al  comma  1,
          comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma
          2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
          nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
          inibitorie  a  tutela  degli   interessi   collettivi   dei
          consumatori  istituito   presso   la   stessa   Commissione
          europea.». 
              - Per il testo dell'articolo 3, comma  5,  del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico  4  agosto  2011,  n.
          156, si vedano le note alle premesse.