Art. 4 Norme procedimentali 1. La Direzione generale conclude l'istruttoria entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. 2. Qualora la Direzione generale richieda notizie o documenti all'associazione interessata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il termine di cui al comma 1 e' interrotto e ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto. Qualora l'associazione non ottemperi alla richiesta entro novanta giorni il procedimento e' concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione. 3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento dell'istruttoria e' comunicato all'associazione interessata il provvedimento finale, adottato con decreto del Direttore generale competente, ferma restando la necessita' del preavviso dell'eventuale provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 4. Il provvedimento con esito favorevole all'istanza dell'associazione e' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».