Art. 6 
 
 
                     Mantenimento dei requisiti 
 
  1. Ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo 5,  entro  il  30
giugno di ogni  anno,  le  associazioni  iscritte  nell'elenco  fanno
pervenire alla Direzione i seguenti documenti: 
    a)  dichiarazioni   sostitutive   dell'atto   di   notorieta'   e
sostitutive  di  certificazione  rese   dal   legale   rappresentante
dell'associazione  secondo  la  modulistica   pubblicata   sul   sito
istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte  le
dichiarazioni e dei documenti presentati nell'anno precedente in fase
di iscrizione o in fase di  aggiornamento  annuale  dell'elenco,  con
evidenziazione del numero degli iscritti alla data  del  31  dicembre
dell'anno precedente, nonche' di tutte le variazioni  intervenute,  e
corredate di nuova copia autentica dello  statuto  e  della  relativa
documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche  anche  in
tali atti; 
    b) copia autentica del bilancio annuale  delle  entrate  e  delle
uscite dell'esercizio precedente contenente l'indicazione delle quote
versate dagli associati o, in relazione alle norme  che  regolano  il
tipo di associazione, del rendiconto economico  contenente  anch'esso
l'indicazione delle quote versate dagli associati; 
    c) relazione sull'attivita'  svolta  dall'associazione  nell'anno
precedente, sottoscritta dal  legale  rappresentante  ed  ogni  altra
documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita'. 
  2. Per i  controlli  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
prodotte  in  sede  di  iscrizione   o   di   aggiornamento   annuale
dell'elenco,  ivi   compresi   gli   eventuali   controlli   connessi
all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, fatte salve  comunque
le  eventuali   verifiche   richieste   o   disposte   dall'autorita'
giudiziaria, la Direzione puo' effettuare accertamenti presso le sedi
dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi
compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione  per  il
quale richiedere copia delle contabili  dei  versamenti  delle  quote
associative o delle conferme di adesione. 
  3. A semplice richiesta della Direzione generale l'elenco di cui al
comma 2 e' depositato  presso  la  Direzione  stessa,  per  il  tempo
strettamente necessario ai controlli, sotto  forma  di  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  su
apposito supporto digitale, sottoscritto  dal  legale  rappresentante
con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto  legislativo
7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  crittografato,
ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata. Il  formato
digitale da utilizzare per l'elenco e la tecnica con cui lo stesso e'
eventualmente crittografato  sono  preventivamente  indicate  tramite
pubblicazione in  un'apposita  sezione  del  sito  istituzionale  del
Ministero. 
  4. La decifratura dei dati contenuti negli elenchi di cui al  comma
2 inviati in forma crittografata  avviene  utilizzando  una  apposita
procedura  formalizzata  e  le  modalita'  tecniche   preventivamente
indicate sul sito istituzionale del Ministero.  L'eventuale  apertura
delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui al comma
2  non  crittografati  e'  regolata   da   una   apposita   procedura
formalizzata.  Effettuati  i   controlli   l'elenco   e'   restituito
all'associazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          della Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. 
              - Per il testo dell'articolo 3, comma  5,  del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico  4  agosto  2011,  n.
          156, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  25  (Firma   autenticata).-   1.   Si   ha   per
          riconosciuta,  ai  sensi  dell'articolo  2703  del   codice
          civile, la firma elettronica  o  qualsiasi  altro  tipo  di
          firma avanzata autenticata dal notaio o da  altro  pubblico
          ufficiale a cio' autorizzato. 
              2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,  anche
          mediante  l'acquisizione  digitale   della   sottoscrizione
          autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica
          avanzata consiste nell'attestazione, da parte del  pubblico
          ufficiale, che la firma e' stata apposta  in  sua  presenza
          dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita'
          personale,  della  validita'   dell'eventuale   certificato
          elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento
          sottoscritto  non  e'  in   contrasto   con   l'ordinamento
          giuridico. 
              3. L'apposizione della  firma  digitale  da  parte  del
          pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui  all'articolo  24,
          comma 2. 
              4. Se al documento informatico autenticato deve  essere
          allegato altro documento formato in originale su altro tipo
          di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia
          informatica   autenticata   dell'originale,   secondo    le
          disposizioni dell'articolo 23, comma 5».