Art. 8 Abrogazione e norma transitoria 1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso provvedono entro un anno da tale data a predisporre un unico elenco nazionale dei propri iscritti con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), tenuto con modalita' idonee a consentire gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. I controlli delle dichiarazioni sostitutive relative al numero degli iscritti mediante richiesta del relativo elenco sono effettuati nei confronti di tutte le associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, entro due anni da tale data. 3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 4, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono considerate valide anche le iscrizioni poliennali effettuate mediante pagamento tracciabile nel triennio precedente a tale data di entrata in vigore. Negli altri casi, ai fini del computo dell'iscrizione poliennale pregressa agli effetti del presente regolamento, l'associazione acquisisce entro il predetto biennio conferma espressa di adesione mediante sottoscrizione di apposito modulo che tiene a disposizione per i controlli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2012 Il Ministro: Passera Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 372
Note all'art. 8: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, si vedano le note alle premesse.