Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal
primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 
  2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali  per  il
rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state
approvate  le  conseguenti  modificazioni   alla   legge   elettorale
regionale prevista dall'articolo 3 del citato  Statuto,  continua  ad
applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le  modifiche
di seguito indicate: 
    a) la cifra ottanta riferita ai seggi  da  assegnare  in  ragione
proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque  ricorra,  e'
da intendere sessantadue; 
    b) la cifra nove riferita al numero  dei  candidati  della  lista
regionale, ovunque ricorra, e' da intendere sette; 
    c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei
seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una  stabile
maggioranza, ovunque ricorra, e' da intendere quarantadue. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
          Note all'art. 2: 
              - La  legge  regionale  20  marzo  1951,  n.  29  reca:
          «Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana».