Art. 10 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono stabilite  le  procedure  per  l'aggiornamento  della  carta  di
circolazione dei veicoli appartenenti ad un tipo di veicolo,  per  il
quale il costruttore del veicolo stesso  abbia  rilasciato  specifico
nulla osta per il montaggio sulle ruote degli pneumatici  con  misure
non previste in sede di omologazione. 
  2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  in  cui  possono  essere  commercializzati  sistemi   ruota
prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77,  comma  3-bis,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne  costituiscono
parte  integrante,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla sua pubblicazione. Il presente  decreto,  munito  del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Roma, 10 gennaio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Passera 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 233 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art.  77  del  codice  della
          strada: 
              «Art. 77 (Controlli di conformita' al  tipo  omologato)
          (In vigore dal 13 agosto 2010). -  1.  Il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di procedere, in
          qualsiasi momento, all'accertamento  della  conformita'  al
          tipo omologato dei veicoli a motore,  dei  rimorchi  e  dei
          dispositivi per i quali sia stata  rilasciata  la  relativa
          dichiarazione di  conformita'.  Ha  facolta',  inoltre,  di
          sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
          dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
          suddetti  accertamenti  di  controllo  risulti  il  mancato
          rispetto della conformita' al tipo omologato. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono  stabiliti
          i criteri  e  le  modalita'  per  gli  accertamenti  e  gli
          eventuali prelievi di veicoli  e  dispositivi.  I  relativi
          oneri sono a carico del titolare dell'omologazione. 
              3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
          conforme al tipo omologato e' soggetto,  se  il  fatto  non
          costituisce  reato,  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 798 ad euro 3.194. 
              3-bis.    Chiunque    importa,    produce    per     la
          commercializzazione   sul   territorio   nazionale   ovvero
          commercializza  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai  sensi
          dell'art.  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  155  ad
          euro 624. E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 779 ad euro  3.119  chiunque
          commetta  le  violazioni  di  cui  al  periodo   precedente
          relativamente a sistemi frenanti, dispositivi  di  ritenuta
          ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I  componenti  di
          cui al presente comma, ancorche'  installati  sui  veicoli,
          sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI. 
              4.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio.