Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le procedure per l'aggiornamento della carta di
circolazione dei veicoli appartenenti ad un tipo di veicolo, per il
quale il costruttore del veicolo stesso abbia rilasciato specifico
nulla osta per il montaggio sulle ruote degli pneumatici con misure
non previste in sede di omologazione.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota
prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono
parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2013
Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 233
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 77 del codice della
strada:
«Art. 77 (Controlli di conformita' al tipo omologato)
(In vigore dal 13 agosto 2010). - 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di procedere, in
qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al
tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei
dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa
dichiarazione di conformita'. Ha facolta', inoltre, di
sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi
oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 798 ad euro 3.194.
3-bis. Chiunque importa, produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche
senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi
dell'art. 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 ad
euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 ad euro 3.119 chiunque
commetta le violazioni di cui al periodo precedente
relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta
ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli,
sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.