Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione
nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di istallazione
di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G,
quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti
originali o loro ricambi.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle «ruote originali» ed alle «ruote sostitutive del
costruttore del veicolo», quali definite rispettivamente dai punti
2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE;
b) alle «ruote sostitutive identiche», alle «ruote sostitutive
replica» ed alle «ruote sostitutive replica parziale», quali
definite, rispettivamente, dai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 del
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformita'
allo stesso.