Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le procedure  per  l'approvazione
nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di  istallazione
di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G,
quali  elementi  di  sostituzione   dei   corrispondenti   componenti
originali o loro ricambi. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
  a)  alle  «ruote  originali»  ed  alle   «ruote   sostitutive   del
costruttore del veicolo», quali definite  rispettivamente  dai  punti
2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE; 
  b) alle «ruote  sostitutive  identiche»,  alle  «ruote  sostitutive
replica»  ed  alle  «ruote  sostitutive  replica   parziale»,   quali
definite,  rispettivamente,  dai  punti  2.4.2,  2.4.3  e  2.4.4  del
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformita'
allo stesso.