Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di istallazione di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G, quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle «ruote originali» ed alle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite rispettivamente dai punti 2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE; b) alle «ruote sostitutive identiche», alle «ruote sostitutive replica» ed alle «ruote sostitutive replica parziale», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformita' allo stesso.