Art. 3 Omologazione 1. La domanda di omologazione di un sistema ruota e' presentata, presso un servizio tecnico quale definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda reca specifica del programma di prova effettuato dal costruttore del sistema per la verifica del comportamento su strada, di cui al punto 2.2.3.2 dell'allegato C, ed e' corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato A. 2. Ogni sistema ruota e' omologato, con eventuali estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, all'esito favorevole della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C. 3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema ruota e' assegnato un numero di omologazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001. 4. La Direzione Generale per la Motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema ruota, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B.