Art. 3
Omologazione
1. La domanda di omologazione di un sistema ruota e' presentata,
presso un servizio tecnico quale definito dall'articolo 3, comma 1,
lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda reca specifica del
programma di prova effettuato dal costruttore del sistema per la
verifica del comportamento su strada, di cui al punto 2.2.3.2
dell'allegato C, ed e' corredata da una scheda informativa conforme
al modello di cui all'allegato A.
2. Ogni sistema ruota e' omologato, con eventuali estensioni di
omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in
relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, all'esito favorevole
della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri
e con le procedure riportate nell'allegato C.
3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema
ruota e' assegnato un numero di omologazione. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001.
4. La Direzione Generale per la Motorizzazione rilascia il
certificato di omologazione del sistema ruota, recante le eventuali
estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B.