Art. 4
Caratteristiche generali del sistema ruota
richieste per l'omologazione
1. Ciascun sistema ruota e' progettato, costruito e montato in modo
che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni
cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le originarie
caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza,
nonche' in modo da resistere agli agenti di corrosione e di
invecchiamento cui e' esposto.
2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del
veicolo nei casi in cui il sistema ruota richieda sostituzione o
modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero
di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo
della trazione e della stabilita' del veicolo con altri di
caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore
del veicolo.
3. L'istallazione del sistema ruota sul veicolo deve avvenire in
modo da consentire il ripristino della configurazione originaria del
veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota ed il
montaggio dei corrispondenti elementi originari.
4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, qualora il
costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo, specifico
nulla osta con il quale autorizzi le modifiche necessarie
all'installazione del sistema ruota.