Art. 4 Caratteristiche generali del sistema ruota richieste per l'omologazione 1. Ciascun sistema ruota e' progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonche' in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto. 2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema ruota richieda sostituzione o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilita' del veicolo con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo. 3. L'istallazione del sistema ruota sul veicolo deve avvenire in modo da consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota ed il montaggio dei corrispondenti elementi originari. 4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, qualora il costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo, specifico nulla osta con il quale autorizzi le modifiche necessarie all'installazione del sistema ruota.