Art. 4 
 
 
             Caratteristiche generali del sistema ruota 
                    richieste per l'omologazione 
 
  1. Ciascun sistema ruota e' progettato, costruito e montato in modo
che, in condizioni normali di impiego e  malgrado  le  sollecitazioni
cui  puo'  essere  sottoposto,  non  siano  alterate  le   originarie
caratteristiche del veicolo in termini di  prestazioni  e  sicurezza,
nonche'  in  modo  da  resistere  agli  agenti  di  corrosione  e  di
invecchiamento cui e' esposto. 
  2. E' richiesto  il  preventivo  nulla  osta  del  costruttore  del
veicolo nei casi in cui il  sistema  ruota  richieda  sostituzione  o
modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero
di software per la gestione dei  sistemi  anti-bloccaggio,  controllo
della  trazione  e  della  stabilita'  del  veicolo  con   altri   di
caratteristiche diverse da quelli previsti dal  medesimo  costruttore
del veicolo. 
  3. L'istallazione del sistema ruota sul veicolo  deve  avvenire  in
modo da consentire il ripristino della configurazione originaria  del
veicolo stesso con la semplice rimozione  del  sistema  ruota  ed  il
montaggio dei corrispondenti elementi originari. 
  4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3,  qualora  il
costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo,  specifico
nulla  osta  con  il  quale   autorizzi   le   modifiche   necessarie
all'installazione del sistema ruota.