Art. 5 
 
 
          Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota 
 
  1.  Ogni  sistema  ruota  conforme  al  tipo  omologato  ai   sensi
dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile  ed  indelebile  sulla
ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i  caratteri  relativi
all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano  le
disposizioni di cui al paragrafo 4, punti  4.4.1,  4.4.2  e  4.5  del
regolamento n. 124 UN/ECE. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  la  ruota  elemento
del sistema  ruota  reca  apposita  marcatura:  a  tale  riguardo  si
applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5  del  regolamento  n.
124 UN/ECE. 
  3.  Per  ogni  sistema  ruota,  prodotto  in  conformita'  al  tipo
omologato, il costruttore del sistema rilascia  apposito  certificato
di conformita', redatto secondo il modello  di  cui  all'allegato  D,
nonche'  le  prescrizioni  per   l'installazione,   comprendenti   le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.