Art. 5
Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota
1. Ogni sistema ruota conforme al tipo omologato ai sensi
dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile sulla
ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi
all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano le
disposizioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del
regolamento n. 124 UN/ECE.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ruota elemento
del sistema ruota reca apposita marcatura: a tale riguardo si
applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5 del regolamento n.
124 UN/ECE.
3. Per ogni sistema ruota, prodotto in conformita' al tipo
omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato
di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato D,
nonche' le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.