Art. 5 Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota 1. Ogni sistema ruota conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile sulla ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del regolamento n. 124 UN/ECE. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ruota elemento del sistema ruota reca apposita marcatura: a tale riguardo si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5 del regolamento n. 124 UN/ECE. 3. Per ogni sistema ruota, prodotto in conformita' al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato D, nonche' le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.