Art. 6 
 
 
         Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota 
                             sui veicoli 
 
  1. L'installatore  del  sistema  ruota  sul  veicolo  rilascia  una
dichiarazione, conforme al modello di  cui  all'allegato  E,  con  la
quale certifica l'osservanza delle prescrizioni  per  l'installazione
disposte dal  costruttore  del  sistema  ovvero,  nei  casi  previsti
dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo. 
  2.  L'installazione  del  sistema  ruota  sui  veicoli   non   deve
comportare modifiche a parafanghi,  passaruote,  fiancate  ovvero  ad
altri elementi della carrozzeria del veicolo, ne' prevedere l'uso  di
codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano  gia'
previsti   come   elementi   alternativi   ovvero   opzionali   nella
documentazione di omologazione del veicolo.