Art. 6 Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota sui veicoli 1. L'installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E, con la quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo. 2. L'installazione del sistema ruota sui veicoli non deve comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad altri elementi della carrozzeria del veicolo, ne' prevedere l'uso di codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano gia' previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella documentazione di omologazione del veicolo.