Art. 6
Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota
sui veicoli
1. L'installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una
dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E, con la
quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione
disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti
dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo.
2. L'installazione del sistema ruota sui veicoli non deve
comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad
altri elementi della carrozzeria del veicolo, ne' prevedere l'uso di
codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano gia'
previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella
documentazione di omologazione del veicolo.