Art. 7 
 
 
              Aggiornamento della carta di circolazione 
 
  1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a
seguito  di  visita  e  prova,   l'aggiornamento   della   carta   di
circolazione, a norma dell'articolo 78  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi  e  con  le
modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la
Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e  di
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. 
  2. In deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  non  si  procede
all'aggiornamento  della  carta  di  circolazione  nel  caso  in  cui
l'installazione di un sistema ruota  non  comporti  variazione  delle
misure degli pneumatici gia' previste in  sede  di  omologazione  del
veicolo dal costruttore dello  stesso.  In  tal  caso,  a  bordo  del
veicolo  deve  essere  tenuta  la  dichiarazione   dell'installatore,
rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,   unitamente   al
certificato di conformita', di cui all'articolo 5, comma 3. 
  3. Nel caso di violazione delle disposizioni di  cui  al  comma  2,
secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180,
comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art.  78  del  codice  della
          strada: 
              «Art. 78 (Modifiche delle  caratteristiche  costruttive
          dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta  di
          circolazione) (In vigore  dal  1  gennaio  1993).  -  1.  I
          veicoli  a  motore  ed  i  loro  rimorchi   devono   essere
          sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici  del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri   quando   siano
          apportate  una  o  piu'  modifiche   alle   caratteristiche
          costruttive   o   funzionali,   ovvero    ai    dispositivi
          d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e  72,  oppure
          sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
          giorni  dall'approvazione  delle  modifiche,   gli   uffici
          competenti del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  ne
          danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
          fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 
              2. Nel regolamento sono  stabiliti  le  caratteristiche
          costruttive  e  funzionali,  nonche'   i   dispositivi   di
          equipaggiamento che possono essere modificati  solo  previa
          presentazione   della   documentazione    prescritta    dal
          regolamento  medesimo.   Sono   stabilite,   altresi',   le
          modalita' per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento  della
          carta di circolazione. 
              3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
          apportate  modifiche  alle  caratteristiche  indicate   nel
          certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
          di circolazione, oppure con il telaio modificato e che  non
          risulti  abbia  sostenuto,   con   esito   favorevole,   le
          prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
          quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte  e
          che non risulti abbia sostenuto  con  esito  favorevole  le
          prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  398  ad
          euro 1.596. 
              4.  Le  violazioni  suddette  importano   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 180  del  codice  della
          strada: 
              «Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e  di
          guida) (In vigore dal 2 febbraio  2013).  -  1.  Per  poter
          circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con
          se' i seguenti documenti: 
              a)  la  carta  di  circolazione,  il   certificato   di
          idoneita' tecnica alla circolazione  o  il  certificato  di
          circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; 
              b) la patente di guida  valida  per  la  corrispondente
          categoria del veicolo, nonche' lo specifico  attestato  sui
          requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano  le  ipotesi
          di cui all'art. 115, comma 2; 
              c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida  per
          la corrispondente categoria  del  veicolo  in  luogo  della
          patente di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento; 
              d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
              2. La  persona  che  funge  da  istruttore  durante  le
          esercitazioni di guida deve avere con  se'  la  patente  di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve  aver  con  se'   anche   l'attestato   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7. 
              3.  Il  conducente  deve,  altresi',  avere   con   se'
          l'autorizzazione  o  la  licenza  quando  il   veicolo   e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando
          il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
          avere con se' la relativa  autorizzazione.  Per  i  veicoli
          adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone  e  per
          quelli adibiti a locazione senza  conducente  la  carta  di
          circolazione   puo'   essere   sostituita   da    fotocopia
          autenticata dallo stesso  proprietario  con  sottoscrizione
          del medesimo. 
              5. Il conducente deve avere con se' il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti. 
              6. 
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39 ad  euro  159.  Quando  si  tratta  di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 24 ad euro 94. 
              8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  398  ad
          euro 1.596.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti.».