Art. 7
Aggiornamento della carta di circolazione
1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a
seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di
circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le
modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la
Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede
all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui
l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle
misure degli pneumatici gia' previste in sede di omologazione del
veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del
veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore,
rilasciata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, unitamente al
certificato di conformita', di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2,
secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180,
comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del codice della
strada:
«Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione) (In vigore dal 1 gennaio 1993). - 1. I
veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano
apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure
sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne
danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad
euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'art. 180 del codice della
strada:
«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida) (In vigore dal 2 febbraio 2013). - 1. Per poter
circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con
se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di
circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all'art. 115, comma 2;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per
la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se'
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e'
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando
il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
avere con se' la relativa autorizzazione. Per i veicoli
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per
quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione puo' essere sostituita da fotocopia
autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneita', quando
prescritti.
6.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 39 ad euro 159. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e' da euro 24 ad euro 94.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.».