Art. 9
Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo
1. I sistemi equivalenti al sistema ruota, omologati da Stati
appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono
soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di
protezione degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea
documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto
all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale
solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di
sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o
superiori a quelle richieste dal presente decreto.