Art. 9 
 
 
Riconoscimento dei  sistemi  omologati  da  altri  Stati  dell'Unione
              europea o dello Spazio economico europeo 
 
  1. I sistemi equivalenti  al  sistema  ruota,  omologati  da  Stati
appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono
soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto  e  di
protezione degli utenti. 
  2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base  di  idonea
documentazione,   rilasciata   dallo   Stato   che   ha    provveduto
all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta  in  ambito  nazionale
solo se, dall'esame documentale,  si  evince  che  le  condizioni  di
sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o
superiori a quelle richieste dal presente decreto.