Art. 2 
 
Impiego di medicinali per terapie  avanzate  preparati  su  base  non
ripetitiva  e  impiego  terapeutico  dei  medicinali   sottoposti   a
                       sperimentazione clinica 
 
  1. Con regolamento adottato dal  Ministro  della  salute  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  sono
stabilite,  nel  rispetto  della   normativa   dell'Unione   europea,
disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 1, lettera f-bis),  del
decreto  legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive
modificazioni,  in  materia  di  medicinali  per   terapie   avanzate
preparati  su  base  non  ripetitiva,  anche  con  delimitazione  dei
trattamenti praticabili.  Deve  essere  in  ogni  caso  previsto  che
l'utilizzazione di detti  medicinali  avvenga  esclusivamente  in  un
ospedale pubblico, clinica universitaria o  istituto  di  ricovero  e
cura a  carattere  scientifico.  L'Agenzia  italiana  del  farmaco  e
l'Istituto superiore di sanita', il quale si avvale anche del  Centro
nazionale trapianti, raccolgono e valutano,  senza  oneri  aggiuntivi
per le finanze pubbliche, i dati clinici sull'esito  e  sugli  eventi
avversi dei trattamenti effettuati con tali medicinali, in  relazione
alle indicazioni proposte. Fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui al primo periodo si applicano, fatto salvo quanto previsto dal
presente articolo, le disposizioni del  decreto  del  Ministro  della
salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
9 marzo 2007. Con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute
disciplina, altresi', l'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti
a sperimentazione clinica, anche con riferimento  ai  medicinali  per
terapie avanzate,  prevedendo,  in  ogni  caso,  la  gratuita'  della
fornitura dei medicinali  da  parte  del  produttore  o  dell'impresa
farmaceutica che  ha  proposto  la  sperimentazione.  Dalla  data  di
entrata in vigore di tale regolamento  e'  abrogato  il  decreto  del
Ministro della  salute  8  maggio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2003. 
  2. Le strutture pubbliche  in  cui  sono  stati  comunque  avviati,
anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a
base di cellule staminali mesenchimali,  anche  se  preparati  presso
laboratori non conformi ai principi  delle  norme  europee  di  buona
fabbricazione dei medicinali e in difformita' delle disposizioni  del
decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, possono completare
i  trattamenti  medesimi,  sotto  la   responsabilita'   del   medico
prescrittore,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie   disponibili
secondo la normativa vigente. 
  3.  Si  considerano  avviati,  ai  sensi  del  comma  2,  anche   i
trattamenti  in  relazione  ai  quali  sia  stato  praticato,  presso
strutture pubbliche, il  prelievo  dal  paziente  o  da  donatore  di
cellule destinate all'uso terapeutico e quelli che siano  stati  gia'
ordinati dall'autorita' giudiziaria. 
  4. Le strutture di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia  italiana
del  farmaco  e  all'Istituto  superiore  di   sanita'   informazioni
dettagliate sulle indicazioni terapeutiche  per  le  quali  e'  stato
avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su  ogni
altro elemento utile alla valutazione  degli  esiti  e  degli  eventi
avversi,  con   modalita'   tali   da   garantire   la   riservatezza
dell'identita' dei pazienti.