Art. 6 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine ivi previsto, alla Commissione europea ed all'Autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che trasmette la relazione di cui al comma 1 incompleta, inesatta o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/2007 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, nel termine ivi previsto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, si veda nelle note all'art. 3. - Per il Regolamento (CE) 1493/2007, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 16, commi 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita: «Art. 16 (Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra). - 1. Ai fini di cui all'art. 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonche' dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita' di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. 2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Omissis).».