Art. 10
Comunicazione con le autorita' estere e nazionali
1. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono tenuti
all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro
adempimento, inclusi quelli relativi alle armi da imbarcare e
sbarcare a bordo della nave, richieste dagli Stati nei quali le
guardie si imbarcano e/o sbarcano, nonche' quelli nelle cui acque
interne la nave programmi di passare, affinche' il transito e
l'eventuale sosta siano conformi alla legislazione locale.
2. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono comunque tenuti
all'invio con congruo anticipo alle autorita' competenti degli Stati
nelle cui acque interne la nave programmi di passare di una
comunicazione nella quale siano indicati:
il quantitativo e la tipologia delle armi imbarcate ai sensi del
presente decreto;
la rotta prevista nelle acque interne dello Stato.
3. Copia delle comunicazioni inviate andra' custodita, presso la
sede dell'armatore, con le modalita' previste per la tenuta e
conservazione dei Libri di bordo.
4. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono altresi' tenuti
a comunicare al Comando in capo della squadra navale della Marina
Militare (CINCNAV), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di porto, al Ministero degli affari esteri - Unita' per le
autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), nonche'
all'autorita' diplomatico-consolare territorialmente competente, con
congruo anticipo, i movimenti previsti negli spazi marittimi
individuati dal decreto Ministro della difesa, comprese le direttrici
di transito e i porti di sosta, nonche' il numero di armi, con le
relative descrizioni, e di guardie giurate imbarcate, la loro
nazionalita' e ogni altro elemento utile, al fine di consentire una
piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.