Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
a) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e
successive modificazioni, recante "Proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze
armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e
1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Misure urgenti antipirateria";
b) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
c) decreto Ministro della difesa: il decreto di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge, recante individuazione degli spazi
marittimi internazionali a rischio di pirateria, nell'ambito dei
quali puo' essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di
protezione (NMP);
d) guardie giurate: il personale, autorizzato ai sensi degli
articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di
protezione di cui al comma 4 del decreto-legge;
e) navi: navi mercantili battenti bandiera italiana che
transitano nelle acque internazionali individuate dal decreto
Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge;
f) servizi di protezione: servizi a tutela delle navi mercantili,
nonche' delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti
bandiera italiana espletati da guardie giurate, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 5, commi 1, 4 e 5, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 133, 134 e 138,
del citato Regio decreto n. 773 del 1931:
«Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi
e i privati possono destinare guardie particolari alla
vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od
immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.».
«Art. 134. Senza licenza del prefetto e' vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche'
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.».
«Art. 138. Le guardie particolari devono possedere i
requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere
adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e
morale;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all'individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha
validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia
particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano,
altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del
regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualita' di incaricati di un
pubblico servizio.».