Art. 3
Servizi di protezione del naviglio mercantile
1. Nei casi in cui il Ministero della difesa abbia reso noto
all'armatore che non e' previsto l'impiego dei Nuclei militari di
protezione, possono essere svolti da guardie giurate, dipendenti
direttamente dagli armatori, ai sensi dell'articolo 133 del
T.U.L.P.S., ovvero dipendenti da istituti di vigilanza privata
autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., i servizi di
protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge, le guardie
giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli
previsti dall'articolo 138 T.U.L.P.S.:
a) avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze armate,
anche come volontari, con esclusione dei militari di leva;
b) avere superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6
del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154,
adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n.155;
c) avere superato un corso di addestramento specifico, con oneri
a carico dei destinatari, coordinato dal Ministero dell'interno,
avvalendosi della collaborazione del Ministero della difesa e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero della
difesa curera', in particolare, l'addestramento nelle procedure di
sicurezza a bordo nave, nonche' la formazione e l'addestramento nelle
procedure di comunicazione necessarie per operare nello specifico
contesto, rilasciando attestato di superamento del corso;
d) essere in possesso di porto di arma lunga per difesa
personale.
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 133, 134 e 138, del Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 5, commi 1 e 5, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Ministro dell'Interno n. 154 del 2009:
«Art. 6. (Addestramento del personale) - 1. I soggetti
autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza
sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere
all'addestramento del personale addetto ai controlli di
sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente
adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici
corsi teorico-pratici, anche per il tramite di
organizzazioni esterne. La durata di tali corsi e'
commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla
sicurezza sara' adibito.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di
addestramento del personale, differenziati a seconda delle
mansioni alle quali il personale sara' adibito. Detti
programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:
a) normativa nazionale ed internazionale in materia
di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e
ferroviari;
b) principi in materia di legislazione di pubblica
sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle
armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e le
funzioni della polizia di frontiera.
3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione
dell'impiego, si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi di controllo e di
sicurezza;
c) al personale addetto a compiti esclusivamente
tecnici.
4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli
addetti ai controlli di sicurezza e' effettuato, previa
richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita
commissione nominata dal prefetto competente per
territorio, presieduta da un funzionario di pubblica
sicurezza designato dal questore e composta da:
a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di
controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS,
EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di
decompressione, metal-detector fissi e portatili;
b) un componente esperto di una lingua straniera;
c) un componente designato dal dirigente o comandante
dello scalo ferroviario o marittimo;
d) un componente del competente ufficio di
specialita' della Polizia di Stato;
e) un componente designato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
specifico interesse.
5. Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del programma di
formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;
b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento
del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre
tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che
ciascun dipendente sara' chiamato a svolgere.».
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle
premesse.