Art. 5
Condizioni e modalita' per lo svolgimento dei servizi
1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato
D del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per
quanto applicabile, approvato dal Questore della provincia ove ha
sede l'istituto di vigilanza privata ovvero, qualora si tratti di
guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della
provincia di iscrizione della nave, sono stabilite le modalita' per
lo svolgimento dei servizi di protezione, secondo quanto previsto dal
presente decreto.
2. I regolamenti di servizio dovranno tenere conto delle seguenti
prescrizioni:
a) il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi
deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e
rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori
trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di
autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge e comunque, tenuto conto anche dei limiti di
utilizzo delle armi di cui alla successiva lett. d), non inferiore a
quattro. Il numero deve altresi' essere idoneo a garantire il
rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo,
lavoro straordinario;
b) per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo nave deve
essere nominato un responsabile, individuato tra le guardie con
maggior esperienza, cui e' affidata l'organizzazione operativa del
nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di
servizio e secondo le direttive del Comandante della nave al quale lo
stesso si deve sempre rapportare;
c) contenere esplicito rinvio al decreto dirigenziale del
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
Costiera, relativamente alla disciplina delle procedure
tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione
(safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle
misure antipirateria;
d) limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del
diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice
penale;
e) nel caso in cui le guardie giurate s'imbarcano direttamente
nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria,
l'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134
T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133
del medesimo Testo Unico, comunica al Questore, che approva il
regolamento di servizio, le generalita' delle guardie giurate che
debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale opereranno, la
durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco delle guardie.
Note all'art. 5:
- L'allegato D del decreto del Ministro dell'Interno 1°
dicembre 2010, n. 269 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse), concerne i requisiti operativi minimi degli
istituti di vigilanza e le regole tecniche dei servizi.
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n.
107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale:
«Art. 52. (Difesa legittima) - Non e' punibile chi ha
commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro
il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo
comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo
comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere:
a) la propria o la altrui incolumita';
b) i beni propri o altrui, quando non vi e'
desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica
anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di
ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita'
commerciale, professionale o imprenditoriale.».
- Per il testo degli articoli 133 e 134 del citato
Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art.
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