Art. 6
Armamento
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge,
relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione
in comodato delle armi, all'imbarco e allo sbarco delle stesse armi a
bordo delle navi, e' rilasciata all'armatore o ad un suo
rappresentante, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai
sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai sensi
dell'articolo 31 del T.U.L.P.S., alle condizioni di cui all'articolo
8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.
2. Le guardie giurate, nell'espletamento dei servizi di protezione
ed esclusivamente entro i limiti delle acque internazionali nelle
aree a rischio di pirateria individuate dal decreto Ministro della
difesa, possono utilizzare le armi comuni da sparo, nonche' quelle in
dotazione delle navi, detenute previa autorizzazione di cui al comma
1, cedute loro in comodato dall'armatore. Nel caso di utilizzo delle
armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica
la vigente normativa in materia di detenzione, porto, importazione ed
esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38,
42 T.U.L.P.S e 58 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.
3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei
servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili
individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o
inferiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm), imbarcate sul territorio
nazionale ovvero nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono
confinanti con le aree a rischio pirateria, individuate dal decreto
Ministro della difesa, scariche e custodite in appositi armadi
metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi
con serratura di sicurezza tipo cassaforte, la cui chiave e' in
possesso del comandante della nave, collocati in appositi spazi
protetti. Le armi ed il relativo munizionamento dovranno essere
inserite nel Ruolo equipaggio, come previsto dall'articolo 170, comma
6 del Codice della navigazione, nonche' nell'elenco degli attrezzi ed
altri oggetti di corredo ed armamento di tipo previsto dalle vigenti
norme per la sicurezza della navigazione del Giornale Nautico - Libro
primo - Inventario di bordo, come previsto dall'articolo 174 del
medesimo Codice.
4. Le medesime armi ed il relativo munizionamento, detenute
dall'armatore se custodite nei depositi di cui al successivo articolo
7, debbono essere trasportate e scortate fino al luogo d'imbarco,
nonche' dal luogo di sbarco ai depositi, da guardie giurate, ai sensi
dell'articolo 256-bis, comma 2, lettera b), del Regolamento
d'esecuzione del T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di cui
all'articolo 193, comma 2, del Codice della navigazione. Del
trasporto deve essere dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo
34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo Testo
unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 del
T.U.L.P.S., che hanno facolta' di stabilire speciali condizioni per
il trasporto, nonche' alle Autorita' Marittime nella cui
giurisdizione ricade il luogo dell'imbarco.
5. L'utilizzo delle armi di cui al comma 2, negli ambiti
individuati dal decreto Ministro della difesa, e' disposto, per le
finalita' di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che
dovra' consegnare la chiave degli appositi armadi corazzati al Ship
Security Officer (SSO) responsabile della sicurezza di bordo, che a
sua volta provvedera' alla consegna delle armi alle guardie giurate
in servizio, previa annotazione nell'apposito registro di cui al
comma 3. Cessate le esigenze di impiego delle armi di cui al comma 1,
e comunque al di fuori degli ambiti individuati dal decreto Ministro
della difesa, le stesse, salvo situazioni eccezionali di pericolo
valutate dal Comandante della nave, andranno riposte negli armadi
blindati con riconsegna della chiave al Comandante stesso.
6. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al
numero delle guardie giurate in servizio, piu' due di riserva. Il
relativo munizionamento non deve eccedere la quantita' di
millecinquecento cartucce per arma.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n.
107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 34, 38 e
42 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:
«Art. 28 - Oltre i casi preveduti dal codice penale,
sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la
raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del
Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di
munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze
armate nazionali o straniere. Con la licenza di
fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali
connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
La validita' della licenza e' di 2 anni.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.».
«Art. 31 - Salvo quanto e' disposto per le armi da
guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne
raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle
comunque in vendita, senza licenza del questore.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la
validita' della licenza e' di 3 anni.».
«Art. 34 - Il commerciante, il fabbricante di armi e
chi esercita l'industria della riparazione delle armi non
puo' trasportarle fuori del proprio negozio od opificio,
senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica
sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per
qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello
Stato.».
«Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui
all' articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o
materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia
entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro
materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica
sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando
dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al
sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le
altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi
artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita' permanente
hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al
numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo anche nei casi contemplati dal capoverso
precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza
essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve
presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui
all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del
certificato medico autorizza il prefetto a vietare la
detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo
39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve
essere ripresentata ogni qual volta il possessore
trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato
nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di
custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».
«Art. 42 - Il Questore ha facolta' di dare licenza per
porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facolta' di
concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di
portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni
animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a
centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia
diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale.
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza
di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere
comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi
maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il
convivente more uxorio, individuati dal regolamento e
indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza,
secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In
caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione
del presente comma, si applica la sanzione amministrativa
da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta,
altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla
detenzione.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 della citata
legge n. 110 del 1975:
«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione
di polizia in materia di armi) - La richiesta intesa ad
ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di
armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, modificato con decreto legge 22 novembre 1956, n.
1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452,
deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.
La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per
l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione,
la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di
armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli
artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37,
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e'
subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del
richiedente. L'accertamento non occorre per
l'autorizzazione alla collezione.
Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica,
l'interessato deve sostenere apposito esame presso la
commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da
un esperto designato dal Ministero della difesa quando
l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare
l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
altresi' alle persone che rappresentano, a norma
dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare
dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che nei dieci anni antecedenti alla
presentazione della prima istanza hanno prestato servizio
militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello
Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale
civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o
che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle
armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione
del tiro a segno nazionale devono sottoporsi
all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle
attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesto
per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che
siano autorizzati per legge.
La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di
coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero
abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle
armi devono richiedere alla competente autorita' di
pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del
presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore della legge.».
- L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773 , e' abrogato.
«Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di
polizia in materia di armi) - Oltre quanto stabilito
dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, le
autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione,
la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione,
la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto
di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate
alle persone che si trovino nelle condizioni indicate
nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di
tali autorizzazioni, l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
richiedere agli interessati la presentazione del
certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del
predetto T.U. modificato con decreto-legge 22 novembre
1956, n. 1274 , convertito nella legge 22 dicembre 1956, n.
1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8
della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di
cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro
che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato Regio
decreto n. 635 del 1940:
«Art. 58 - La denuncia e' fatta nelle forme indicate
dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere
indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi,
delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse
forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella
specie e nella quantita'.
Non e' ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una
localita' all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui
all'art. 34, secondo comma, della legge il possessore deve
ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella
localita' dove il materiale stesso e' stato trasportato.
Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre
armi di cui e' in possesso e il luogo dove si trovano,
anche se sono state precedentemente denunciate.».
- Per il testo dell'art. 256-bis, comma 2, lett b), del
citato Regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 170, comma 6, 174
e 193, comma 2, del citato Regio decreto n. 327 del 1942:
«Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio) - Il
ruolo di equipaggio deve contenere:
(Omissis).
6. la descrizione delle armi e delle munizioni in
dotazione della nave.».
«Art. 174 (Contenuto del giornale nautico) -
Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli
altri oggetti di corredo e di armamento della nave.
Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate
le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio,
gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti
per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i
reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i
testamenti ricevuti nonche' gli atti e processi verbali
compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di
ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la
salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti
straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre
indicazioni previste dal regolamento.
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta
seguita e il cammino percorso, le osservazioni
meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in
genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli
sbarchi delle merci, con la indicazione della natura,
qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle
marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle
stive, della data e del luogo di carico e del luogo di
destinazione, del nome del caricatore e di quello del
destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
Sul giornale di pesca sono annotati la profondita'
delle acque dove si effettua la pesca, la quantita'
complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la
prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra
indicazione relativa alla pesca.».
«Art. 193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di
gas tossici) - (Omissis).
L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e'
sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o
dell'autorita' consolare.».