Art. 7
Deposito delle armi nel territorio nazionale
1. L'armatore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5-bis del
decreto-legge, qualora detenga armi sul territorio nazionale deve
utilizzare un deposito per la custodia delle armi di cui all'articolo
6, comma 1, con le modalita' previste dal presente articolo. Ai sensi
degli articoli 8 e 32 del T.U.L.P.S., l'armatore puo' nominare un
proprio rappresentante cui affidare la responsabilita' del deposito.
2. Il deposito nel quale devono essere custodite le armi di cui
all'articolo 6, comma 1, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere sistemato in locali interni all'edificio, ubicati in
modo da consentire il controllo degli accessi, e deve essere munito
di porte blindate e di aperture ugualmente blindate oppure dotato di
inferriate e grate metalliche di sicurezza; deve disporre altresi' di
adeguati congegni d'allarme e videosorveglianza;
b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli
blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di
illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed
essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di
illuminazione d'emergenza;
c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle
prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed
all'esterno del locale.
3. Le armi sono conservate, prive di munizioni, in appositi armadi
metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo
cassaforte. Le munizioni sono detenute con licenza del Prefetto, ai
sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S., che ne determina le modalita'
di custodia.
4. Le chiavi d'accesso ai locali del deposito e agli armadi
metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono
conservate, durante le ore di apertura degli uffici, dal responsabile
del deposito che ne risponde. Fuori dell'orario di apertura degli
uffici, dette chiavi sono custodite in una cassaforte, in apposito
contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono
custodite dal responsabile del deposito.
5. Il deposito e' dotato di registro di carico delle armi e delle
munizioni, con pagine numerate. I movimenti di prelevamento o
versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sul
registro. Il responsabile del deposito, garantisce la corretta tenuta
del registro.
6. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi e' consentito
all'armatore e al responsabile del deposito e, per il tempo
strettamente necessario e sotto la diretta vigilanza del responsabile
del deposito, alle guardie giurate addette ai servizi di cui
all'articolo 2, comma 1.
7. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Nel locale
del deposito e nel locale antistante devono essere affisse, ben
visibili, le prescrizioni di sicurezza. Deve, comunque, essere
presente un contenitore per lo scarico armi, al fine di poter
effettuare la verifica di sicurezza.
8. L'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del
T.U.L.P.S., ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario,
verifiche di controllo e di adottare le prescrizioni ritenute
opportune ai fini della tutela dell'ordine, della sicurezza e
dell'incolumita' pubblica.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 5, comma 5-bis, del citato
decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 8, 32 e 47 del
citato Regio decreto n. 773 del 1931:
«Art. 8 - Le autorizzazioni di polizia sono personali:
non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a
rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente
preveduti dalla legge.
Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza
nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il
rappresentante deve possedere i requisiti necessari per
conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione
dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta
l'autorizzazione.».
«Art. 32 - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non
possono essere concedute a chi non puo' validamente
obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali
indicati nelle licenze stesse.
Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il
deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di
rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o
antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunciati
al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o
del luogo del deposito. Il contravventore e' punito con
l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000).».
«Art. 47 - Senza licenza del Prefetto e' vietato
fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare
polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da
quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi
artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze
atte alla composizione o fabbricazione di prodotti
esplodenti.
E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere
in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a
base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».
- Per il testo dell'art. 38 del citato Regio decreto n.
773 del 1931, si veda nelle note all'art. 6.