Art. 8
Imbarco e sbarco delle armi nei porti degli Stati confinanti con le
aree a rischio pirateria
1. Con la medesima autorizzazione di cui all'articolo 6 del
presente decreto, l'armatore o un suo rappresentante puo' essere
autorizzato ad imbarcare e sbarcare le armi direttamente nei porti
degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria individuate
dal decreto Ministro della difesa, nel rispetto della legislazione
vigente negli Stati stessi.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, l'armatore deve
produrre istanza - a seconda della tipologia di armi che intende
utilizzare - al Prefetto o al Questore della provincia in cui ha sede
la societa' di armamento, utilizzando la modulistica appositamente
predisposta dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. L'istanza deve contenere anche il numero e la tipologia
delle armi, i relativi numeri di matricola, le date ed i luoghi di
imbarco e sbarco delle armi, nonche' la documentazione, ove prevista
dallo Stato, attestante la consegna delle armi nello Stato ove le
stesse vengono sbarcate.