Art. 9
Rapporti tra il Comandante della nave e le guardie giurate
1. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolti sotto la
direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto
dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli
8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Codice della navigazione.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187, 295,
297 e 302 del citato Regio decreto n. 327 del 1942:
«Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del
comandante). - I poteri, i doveri e le attribuzioni del
comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla
legge nazionale della nave o dell'aeromobile.».
«Art. 186 (Autorita' del comandante). - Tutte le
persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorita'
del comandante della nave.».
«Art. 187 (Disciplina di bordo). - I componenti
dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e
uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la
disciplina di bordo.
Contro i provvedimenti del comandante della nave che
concernono l'esercizio della loro attivita', i componenti
dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante
del porto o all'autorita' consolare; il comandante della
nave non puo' impedire che chi intende proporre reclamo si
presenti alle predette autorita', salvo che urgenti
esigenze del servizio richiedano la presenza del componente
dell'equipaggio a bordo.
Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi
addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in
navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite
da leggi e regolamenti speciali.».
«Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza e poteri
legali).- Al comandante della nave, in modo esclusivo,
spetta la direzione della manovra e della navigazione.
Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di
tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita
i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.».
«Art. 297 (Doveri del comandante prima della partenza).
- Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la
visita nei modi previsti dal presente codice, deve di
persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da
intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresi'
accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e
stivata.».
«Art. 302 (Provvedimenti per la salvezza della
spedizione). - Se nel corso del viaggio si verificano
eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante
deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi
che sono a sua immediata disposizione o che egli puo'
procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo
l'assistenza di altre navi.
Se a tal fine e' necessario procurarsi denaro, il
comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.
Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti della
nave o del carico, egli deve, per quanto e' possibile,
procedere cominciando dalle cose di minor valore e da
quelle per cui piu' utile si appalesa il sacrificio e meno
indispensabile la conservazione.».