Art. 11 
 
 
        Procedimento di trasferimento di rivendite ordinarie 
 
  1. Le domande di trasferimento in zona  delle  rivendite  ordinarie
possono essere presentate nel primo e nel quarto  bimestre,  salvo  i
casi di domanda di trasferimento per cause di forza maggiore che puo'
essere presentata in qualsiasi momento. 
  2. Le domande di trasferimento fuori zona possono essere presentate
nel primo e nel quarto bimestre dell'anno  e  sono  obbligatoriamente
corredate da una perizia giurata, sottoscritta da  un  professionista
iscritto all'albo dei geometri, degli  architetti,  degli  ingegneri,
che contiene: 
    a) la rappresentazione della zona in cui si chiede di  trasferire
la rivendita in scala 1/1000, su foglio formato A3; 
    b) l'indicazione della sede attuale e di quella  proposta,  delle
tre rivendite piu' vicine alla sede attuale e a quella proposta,  con
le relative distanze calcolate secondo quanto previsto  dall'articolo
2, comma 4. 
  3. Alla domanda e' allegata idonea documentazione  che  attesta  la
regolarita' urbanistico-edilizia  del  locale  proposto,  nonche'  la
relativa destinazione d'uso commerciale. 
  4. Per le domande pervenute prive della documentazione  di  cui  ai
commi  2  e  3  gli  Uffici  competenti  invitano  il  richiedente  a
provvedere alla loro integrazione nel termine di 30  giorni.  Decorso
il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono
dichiarate improcedibili. 
  5. L'Ufficio competente, in  caso  di  valutazione  positiva  della
domanda di trasferimento e della relativa  documentazione  pervenuta,
effettua la comunicazione di avvio del procedimento al  soggetto  che
ha presentato la domanda e  ai  titolari  delle  tre  rivendite  piu'
vicine situate a distanza inferiore a 600 metri  dal  luogo  proposto
per il trasferimento,  assegnando  termine  di  quindici  giorni  per
eventuali  osservazioni.  L'Ufficio,  ai  sensi  dell'articolo  7   e
seguenti della legge n. 241 del  1990,  e  successive  modificazioni,
comunica  altresi'  l'avvio  del  procedimento,  assegnando  identico
termine per le osservazioni, ai soggetti nei confronti dei  quali  il
provvedimento finale e' destinato a  produrre  effetti  diretti  e  a
quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi'  notizia
dell'inizio del procedimento ai  soggetti  individuati  o  facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi
dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio. 
  6.  Il  provvedimento  finale  e'  comunicato,  oltre  che  al  suo
destinatario, a tutti i soggetti che hanno  partecipato  al  relativo
procedimento. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per l'articolo 7 e seguenti della citata legge  n.  241
          del   1990,   contenuti   nel    Capo    III    concernente
          "Partecipazione al procedimento  amministrativo",  si  veda
          nelle note all'articolo 5.