Art. 11 Procedimento di trasferimento di rivendite ordinarie 1. Le domande di trasferimento in zona delle rivendite ordinarie possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre, salvo i casi di domanda di trasferimento per cause di forza maggiore che puo' essere presentata in qualsiasi momento. 2. Le domande di trasferimento fuori zona possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre dell'anno e sono obbligatoriamente corredate da una perizia giurata, sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti, degli ingegneri, che contiene: a) la rappresentazione della zona in cui si chiede di trasferire la rivendita in scala 1/1000, su foglio formato A3; b) l'indicazione della sede attuale e di quella proposta, delle tre rivendite piu' vicine alla sede attuale e a quella proposta, con le relative distanze calcolate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4. 3. Alla domanda e' allegata idonea documentazione che attesta la regolarita' urbanistico-edilizia del locale proposto, nonche' la relativa destinazione d'uso commerciale. 4. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili. 5. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda di trasferimento e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda e ai titolari delle tre rivendite piu' vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dal luogo proposto per il trasferimento, assegnando termine di quindici giorni per eventuali osservazioni. L'Ufficio, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, comunica altresi' l'avvio del procedimento, assegnando identico termine per le osservazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi' notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio. 6. Il provvedimento finale e' comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
Note all'art. 11: Per l'articolo 7 e seguenti della citata legge n. 241 del 1990, contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo", si veda nelle note all'articolo 5.