Art. 12 Trasferimenti per causa di forza maggiore 1. Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresi' consentite per cause di forza maggiore che, valutate singolarmente dall'Amministrazione, determinano l'oggettiva impossibilita' dell'esercizio della attivita'. 2. L'Ufficio competente puo' autorizzare, nelle more dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, comunque previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento, dei parametri di reddito e distanza di cui all'articolo 2, il trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di sei mesi rinnovabile per una sola volta. Il trasferimento puo' essere prorogato oltre i 12 mesi esclusivamente nell'ipotesi di calamita' naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Note all'art. 12: La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.