Art. 12 
 
 
              Trasferimenti per causa di forza maggiore 
 
  1. Fuori dai casi di cui agli articoli  10  e  11,  le  domande  di
trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono
altresi'  consentite  per  cause  di  forza  maggiore  che,  valutate
singolarmente    dall'Amministrazione,    determinano     l'oggettiva
impossibilita' dell'esercizio della attivita'. 
  2.   L'Ufficio   competente   puo'    autorizzare,    nelle    more
dell'istruttoria delle domande di cui al  comma  1,  comunque  previa
verifica, per il luogo proposto per il trasferimento,  dei  parametri
di reddito  e  distanza  di  cui  all'articolo  2,  il  trasferimento
provvisorio delle rivendite per un periodo di  sei  mesi  rinnovabile
per una sola volta. Il trasferimento puo' essere prorogato oltre i 12
mesi esclusivamente nell'ipotesi di  calamita'  naturali  formalmente
dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
 
          Note all'art. 12: 
              La legge 24 febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile)  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.