Art. 2 
 
 
          Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie 
 
  1.  L'istituzione  delle  rivendite  ordinarie  e'  consentita   in
presenza dei parametri di cui al presente articolo. 
  2. La  distanza  minima  del  locale  adibito  a  nuova  rivendita,
rispetto a quello della rivendita piu' vicina gia' in  esercizio,  e'
pari o superiore a: 
    a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; 
    b) metri 250, nei comuni con  popolazione  da  30.001  a  100.000
abitanti; 
    c) metri 200, nei comuni  con  popolazione  superiore  a  100.000
abitanti. 
  3. In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000  abitanti
non e' consentita l'istituzione di una nuova  rivendita  qualora  sia
stato  gia'  raggiunto  il  rapporto  di  una  rivendita  ogni  1.500
abitanti, salvo che  la  rivendita  ordinaria  piu'  vicina  gia'  in
esercizio risulti distante oltre 600 metri. 
  4. La distanza e' intesa come il percorso pedonale piu' breve ed e'
calcolata  secondo  le   disposizioni   applicative   stabilite   con
provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,
nel rispetto delle disposizioni del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione  della
popolazione comunale fa stato quella che risulta dai dati dell'ultimo
censimento pubblicato dall'ISTAT. 
  5. Fermo il parametro della distanza di cui  al  comma  2,  non  e'
consentita l'istituzione di una  nuova  rivendita  quando  la  quarta
parte della somma degli aggi realizzati  dalla  vendita  di  tabacchi
dalle tre rivendite piu' vicine a quella da istituire ed ognuna delle
quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla  sede
proposta per l'istituzione della  nuova  rivendita,  non  e'  pari  o
superiore a: 
    a) euro 18.885,00 per i comuni  con  popolazione  fino  a  30.000
abitanti; 
    b) euro 30.260,00 per  i  comuni  con  popolazione  da  30.001  a
100.000 abitanti; 
    c) euro 37.670,00  per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a
100.000 abitanti. 
  6. Ai fini dell'applicazione del  parametro  di  cui  al  comma  5,
qualora rispetto alla sede proposta  per  l'istituzione  della  nuova
rivendita una o due delle tre rivendite piu'  vicine  siano  poste  a
distanza superiore a 600 metri ad esse viene imputato, ai  soli  fini
del computo di cui al comma 5, un aggio virtuale pari ai parametri di
cui al comma 5, lettere a), b), e c),  in  ragione  della  dimensione
demografica del comune in cui le stesse hanno sede. 
  7. In tutti i casi in cui la  sede  della  rivendita  da  istituire
disti piu' di 600 metri dalla tre rivendite piu' vicine, non  trovano
applicazione i parametri di cui  ai  commi  2  e  5,  fermo  restando
l'obbligo  dell'Ufficio  competente  di  verificare  la   sussistenza
dell'esigenza  di  servizio  desumibile   dalla   valutazione   della
popolazione residente ovvero dalla presenza  di  uffici  e  strutture
produttive di particolari rilevanza e frequentazione. 
  8. Il provvedimento di istituzione  di  una  rivendita  in  via  di
esperimento ai sensi  dell'articolo  21,  comma  2,  della  legge  22
dicembre 1957, n.  1293,  e  successive  modificazioni,  puo'  essere
revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui  la  stessa  non
abbia raggiunto, nel  terzo  anno  del  triennio  di  esperimento,  i
parametri  di  cui  al  comma  5,  tenuto  conto   della   dimensione
demografica del comune in cui la stessa  ha  sede.  Le  rivendite  in
esperimento non possono formare oggetto  di  cambio  di  titolarita',
salvo  il  caso  di  assegnazione  al  coadiutore   nell'ipotesi   di
premorienza del titolare. 
  9. Gli importi di cui al comma 5 sono adeguati, in  sede  di  prima
applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e successivamente  ogni
due anni, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli in misura pari alla media aritmetica  dell'indice  ISTAT
dei prezzi  medi  al  consumo  e  dell'incremento  del  prezzo  medio
ponderato dei prezzi al consumo dei  tabacchi  lavorati,  intervenuti
nel biennio precedente. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada) e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  18
          maggio 1992, n. 114, S.O. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  21  della
          legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi
          di distribuzione e vendita dei generi di monopolio): 
              "Art. 21. (Istituzione delle rivendite ordinarie). - Le
          rivendite  ordinarie   sono   istituite   dove   e   quando
          l'Amministrazione   lo   ritenga   utile    ed    opportuno
          nell'interesse del servizio. 
              Nei Comuni con  popolazione  non  superiore  ai  30.000
          abitanti le rivendite ordinarie di nuova  istituzione  sono
          assegnate in esperimento mediante concorso  riservato  agli
          invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate
          per legge ed ai decorati al valor militare. 
              Negli altri Comuni e nei  capoluoghi  di  provincia  le
          rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento  mediante
          asta pubblica. 
              La  rivendita  e'  aggiudicata  al   concorrente   che,
          osservati i requisiti posti nell'avviso di asta,  offra  il
          sopracanone piu' elevato. 
              L'esperimento  di  cui  ai  precedenti  commi  dura  un
          triennio, allo scadere del quale la rivendita,  se  non  e'
          stata soppressa, e' classificata ai sensi  dell'art.  25  e
          puo' essere appaltata  a  trattativa  privata  o  assegnata
          direttamente allo stesso titolare.".