Art. 2 Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie 1. L'istituzione delle rivendite ordinarie e' consentita in presenza dei parametri di cui al presente articolo. 2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita piu' vicina gia' in esercizio, e' pari o superiore a: a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 3. In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non e' consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato gia' raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria piu' vicina gia' in esercizio risulti distante oltre 600 metri. 4. La distanza e' intesa come il percorso pedonale piu' breve ed e' calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione della popolazione comunale fa stato quella che risulta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'ISTAT. 5. Fermo il parametro della distanza di cui al comma 2, non e' consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite piu' vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non e' pari o superiore a: a) euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 6. Ai fini dell'applicazione del parametro di cui al comma 5, qualora rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita una o due delle tre rivendite piu' vicine siano poste a distanza superiore a 600 metri ad esse viene imputato, ai soli fini del computo di cui al comma 5, un aggio virtuale pari ai parametri di cui al comma 5, lettere a), b), e c), in ragione della dimensione demografica del comune in cui le stesse hanno sede. 7. In tutti i casi in cui la sede della rivendita da istituire disti piu' di 600 metri dalla tre rivendite piu' vicine, non trovano applicazione i parametri di cui ai commi 2 e 5, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio competente di verificare la sussistenza dell'esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione. 8. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, puo' essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di cui al comma 5, tenuto conto della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarita', salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare. 9. Gli importi di cui al comma 5 sono adeguati, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e successivamente ogni due anni, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in misura pari alla media aritmetica dell'indice ISTAT dei prezzi medi al consumo e dell'incremento del prezzo medio ponderato dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati, intervenuti nel biennio precedente.
Note all'art. 2: Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio): "Art. 21. (Istituzione delle rivendite ordinarie). - Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare. Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica. La rivendita e' aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone piu' elevato. L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non e' stata soppressa, e' classificata ai sensi dell'art. 25 e puo' essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.".