Art. 3 
 
 
                Istituzione delle rivendite ordinarie 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
le  rivendite  ordinarie  sono  istituite   con   provvedimento   dei
competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei  tempi
e nei luoghi individuati in  funzione  dell'interesse  del  servizio,
tenendo particolarmente conto  delle  zone  caratterizzate  da  nuovi
sviluppi abitativi, commerciali ovvero  della  particolare  rilevanza
assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana tali da
rendere  palesi  carenze  dell'offerta  in  funzione  della  domanda,
nonche' delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici. 
  2. Ai fini del comma 1, gli Uffici  competenti  adottano  per  ogni
anno solare due piani semestrali per  l'istituzione  delle  rivendite
ordinarie, avendo riguardo, alla  luce  dei  punti  di  vendita  gia'
esistenti  nonche'  delle  istanze  di  trasferimento  nel  frattempo
pervenute, della necessita' che  la  rete  di  vendita  dei  tabacchi
lavorati risulti: 
    a) adeguata ad un effettivo e concreto  rapporto  tra  domanda  e
offerta; 
    b)  organizzata  in  modo  tale  da  garantire   l'efficienza   e
l'efficacia dei controlli da parte dell'amministrazione, a tutela dei
minori,  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,   della   salute
pubblica, nonche' del gettito. 
  3.  In  occasione  della  predisposizione  di  ciascun  piano  sono
valutate  le  domande  di  trasferimento  nonche'  le   proposte   di
istituzione di nuove rivendite pervenute all'Amministrazione  durante
il semestre immediatamente precedente. Le proposte per  l'istituzione
di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che
le formulano ne' obblighi a carico dell'Amministrazione. 
  4. L'Ufficio competente  formula,  entro  il  31  marzo  ed  il  30
settembre, lo schema  di  piano  per  l'istituzione  delle  rivendite
ordinarie avendo cura di  inserirvi  esclusivamente  le  proposte  di
istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza  di
servizio, nel rispetto dei parametri di cui  all'articolo  2  e  alla
luce di ogni altro elemento istruttorio utile. 
  5. In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il  30
aprile ed il 31 ottobre, l'Ufficio competente, ai fini  dell'articolo
9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  e
per consentire l'esercizio della facolta'  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera b), della medesima legge, rende pubblico  lo  schema
di piano in apposita  sezione  del  sito  istituzionale  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. L'esercizio della  facolta'  di  cui  al
predetto articolo 10, comma 1, lettera b), e' effettuato entro  venti
giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano e' reso  pubblico,
trascorsi i quali l'Ufficio competente definisce il  piano  anche  in
assenza di partecipazione, salva la facolta' di tenere  motivatamente
conto di quella esercitata in ritardo. 
  6. L'Ufficio competente, definito lo schema di piano alla  luce  di
tutti  gli  elementi  istruttori  acquisiti,  comunica  l'avvio   del
procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai  titolari  delle
tre rivendite piu' vicine situate a distanza inferiore  a  600  metri
dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando  loro  quindici
giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, alla luce di
tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio competente approva
il piano definitivo di  istituzione  delle  nuove  rivendite  e,  per
ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione,  pubblica
l'avviso per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 21 della legge  22
dicembre 1957, n. 1293, nonche' degli articoli 50 e  51  del  decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo vigente dell'articolo 21  della  citata  legge
          n.1293 del 1957 e' riportato nelle note all'articolo 2  del
          presente regolamento. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e 10 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              "Art. 9. (Intervento nel procedimento) -  1.  Qualunque
          soggetto,  portatore  di  interessi  pubblici  o   privati,
          nonche' i portatori  di  interessi  diffusi  costituiti  in
          associazioni o comitati, cui possa derivare un  pregiudizio
          dal  provvedimento,  hanno  facolta'  di  intervenire   nel
          procedimento." 
              "Art. 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento)  -
          1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai
          sensi dell'articolo 9 hanno diritto: 
              a) di prendere visione  degli  atti  del  procedimento,
          salvo quanto previsto dall'articolo 24; 
              b) di  presentare  memorie  scritte  e  documenti,  che
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare  ove   siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 50 e 51  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.
          1074 (Approvazione  del  regolamento  di  esecuzione  della
          Legge 22 dicembre 1957, numero 1293,  sulla  organizzazione
          dei servizi  di  distribuzione  e  vendita  dei  generi  di
          monopolio): 
              "Art. 50. (Istituzione delle  rivendite  ordinarie  nei
          Comuni  con  popolazione  non   superiore   ai   trentamila
          abitanti). - Le rivendite ordinarie  istituite  nei  Comuni
          con popolazione non superiore ai trentamila  abitanti  sono
          assegnate in esperimento per  il  periodo  di  un  triennio
          mediante concorso  riservato  alle  seguenti  categorie  di
          persone, che dispongano di  locale  riconosciuto  idoneo  a
          discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale: 
              a) invalidi di guerra, vedove  di  guerra  e  categorie
          equiparate per legge; 
              b) decorati al valor militare. 
              Le  persone  appartenenti  alla   categoria   a)   sono
          preferite a quelle appartenenti alla categoria b). 
              Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 febbraio  1958,  n.
          173, i profughi, gia' intestatari di licenza  di  rivendita
          di generi di monopolio nei territori di  provenienza  hanno
          preferenza  assoluta  sulle   persone   appartenenti   alle
          categorie a) e b). 
              Fra i concorrenti appartenenti  alla  stessa  categoria
          sara' preferito nell'ordine che segue: 
              1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b); 
              2) chi ha maggior carico di famiglia diretta; 
              3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile  per
          il funzionamento della rivendita. 
              La   graduatoria   dei   concorrenti   sara'    formata
          dall'Ispettorato  compartimentale  che  la  notifichera'  a
          tutti i partecipanti. 
              Qualora il primo classificato non sia in  possesso  dei
          requisiti prescritti o  comunque  decada  dall'assegnazione
          prima della immissione  in  servizio,  la  rivendita  sara'
          assegnata  in  linea  gradatamente  successiva  agli  altri
          concorrenti. 
              In caso di deserzione od infruttuosita'  del  concorso,
          e'  in   facolta'   dell'Ispettorato   compartimentale   di
          ripeterlo ovvero di assegnare  la  rivendita  a  trattativa
          privata." 
              "Art. 51. (Istituzione delle  rivendite  ordinarie  nei
          capoluoghi  di  provincia  e  nei  Comuni  con  popolazione
          superiore ai trentamila abitanti) - Le rivendite  ordinarie
          istituite nei capoluoghi di  Provincia  e  nei  Comuni  con
          popolazione superiore ai 30 mila abitanti,  sono  appaltate
          in esperimento per un triennio mediante asta  pubblica  col
          metodo delle offerte segrete. 
              L'aggiudicazione viene effettuata, ad unico incanto,  a
          favore del concorrente che abbia fatto la migliore  offerta
          di sopracanone annuo fisso di istituzione. 
              La Direzione  generale  ha  facolta'  di  fissare,  con
          scheda segreta, ai sensi del  regolamento  di  contabilita'
          generale dello Stato,  i  limiti  minimo  e  massimo  delle
          offerte. 
              L'offerta deve essere corredata, a  pena  di  nullita',
          della  indicazione  del  locale  che  il   concorrente   ha
          disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta. 
              Non sono  ammesse  offerte  per  persone  da  nominare.
          Ciascun concorrente non puo' presentare od inviare piu'  di
          una offerta. 
              L'aggiudicazione e' condizionata  all'accertamento,  da
          parte dell'Ispettorato compartimentale, della idoneita'  al
          servizio da svolgere del locale  designato  nella  offerta.
          Qualora  questo  non  sia  riscontrato  idoneo  oppure   la
          dichiarazione  di  disponibilita'  del   locale   venga   a
          risultare     non     vera,     l'aggiudicatario     decade
          dall'assegnazione con perdita, in questo  ultimo  caso  del
          deposito cauzionale fatto per adire l'asta. 
              Verificandosi     deserzione      o      infruttuosita'
          dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario e' in
          facolta' dell'Ispettorato compartimentale  ripetere  l'asta
          ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata.".