Art. 3 Istituzione delle rivendite ordinarie 1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell'interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda, nonche' delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici. 2. Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla luce dei punti di vendita gia' esistenti nonche' delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della necessita' che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti: a) adeguata ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta; b) organizzata in modo tale da garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli da parte dell'amministrazione, a tutela dei minori, dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonche' del gettito. 3. In occasione della predisposizione di ciascun piano sono valutate le domande di trasferimento nonche' le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all'Amministrazione durante il semestre immediatamente precedente. Le proposte per l'istituzione di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che le formulano ne' obblighi a carico dell'Amministrazione. 4. L'Ufficio competente formula, entro il 31 marzo ed il 30 settembre, lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie avendo cura di inserirvi esclusivamente le proposte di istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 e alla luce di ogni altro elemento istruttorio utile. 5. In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, l'Ufficio competente, ai fini dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e per consentire l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge, rende pubblico lo schema di piano in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'esercizio della facolta' di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera b), e' effettuato entro venti giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano e' reso pubblico, trascorsi i quali l'Ufficio competente definisce il piano anche in assenza di partecipazione, salva la facolta' di tenere motivatamente conto di quella esercitata in ritardo. 6. L'Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, comunica l'avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite piu' vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio competente approva il piano definitivo di istituzione delle nuove rivendite e, per ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione, pubblica l'avviso per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonche' degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.
Note all'art. 3: Il testo vigente dell'articolo 21 della citata legge n.1293 del 1957 e' riportato nelle note all'articolo 2 del presente regolamento. Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 9. (Intervento nel procedimento) - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento." "Art. 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento) - 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.". Si riporta il testo vigente degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione della Legge 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio): "Art. 50. (Istituzione delle rivendite ordinarie nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti). - Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale: a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge; b) decorati al valor militare. Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, i profughi, gia' intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza hanno preferenza assoluta sulle persone appartenenti alle categorie a) e b). Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sara' preferito nell'ordine che segue: 1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b); 2) chi ha maggior carico di famiglia diretta; 3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita. La graduatoria dei concorrenti sara' formata dall'Ispettorato compartimentale che la notifichera' a tutti i partecipanti. Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita sara' assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti. In caso di deserzione od infruttuosita' del concorso, e' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale di ripeterlo ovvero di assegnare la rivendita a trattativa privata." "Art. 51. (Istituzione delle rivendite ordinarie nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti) - Le rivendite ordinarie istituite nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono appaltate in esperimento per un triennio mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete. L'aggiudicazione viene effettuata, ad unico incanto, a favore del concorrente che abbia fatto la migliore offerta di sopracanone annuo fisso di istituzione. La Direzione generale ha facolta' di fissare, con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, i limiti minimo e massimo delle offerte. L'offerta deve essere corredata, a pena di nullita', della indicazione del locale che il concorrente ha disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta. Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non puo' presentare od inviare piu' di una offerta. L'aggiudicazione e' condizionata all'accertamento, da parte dell'Ispettorato compartimentale, della idoneita' al servizio da svolgere del locale designato nella offerta. Qualora questo non sia riscontrato idoneo oppure la dichiarazione di disponibilita' del locale venga a risultare non vera, l'aggiudicatario decade dall'assegnazione con perdita, in questo ultimo caso del deposito cauzionale fatto per adire l'asta. Verificandosi deserzione o infruttuosita' dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario e' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale ripetere l'asta ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata.".