Art. 4 
 
 
           Criteri per l'istituzione di rivendite speciali 
 
  1. Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le
concrete e particolari esigenze di cui all'articolo 22 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione: 
    a) dell'ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella
medesima zona di riferimento; 
    b) della possibile sovrapposizione della rivendita  da  istituire
rispetto agli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima  zona
di riferimento; 
    c)  del  significativo  pregiudizio  economico  che  dalla  nuova
rivendita deriverebbe per quelle gia' esistenti nella  medesima  zona
di riferimento. 
  2. Le rivendite speciali  possono  essere  istituite  nei  seguenti
luoghi, previsti dall'articolo 53 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14  ottobre  1958,  n.  1074,  purche'  abbiano  esclusivo
accesso dalla struttura ospitante e  non  siano  dotate  di  ingressi
diretti ed autonomi sulla pubblica via: 
    a) stazioni ferroviarie; 
    b) stazioni automobilistiche e tranviarie; 
    c) stazioni marittime; 
    d) aeroporti; 
    e) caserme; 
    f) case di pena; 
    g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere  da  a)  a
f), nonche' da  quelli  di  cui  all'articolo  6,  nel  rispetto  dei
parametri di cui all'articolo  2,  sempre  che  l'ufficio  competente
dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  riscontri  un'esigenza  di
servizio alla quale non puo' sopperirsi mediante rivendita  ordinaria
o patentino, ivi inclusi, in particolare: 
      1) sale Bingo; 
      2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione  ed
importanza; 
      3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia  possibile
accedere  soltanto  previa  esibizione  di  tessere  o  biglietti  di
ingresso; 
      4) stazioni metropolitane; 
      5) ipermercati, intesi quali strutture facenti  capo  ad  unico
soggetto, anche organizzate in piu' locali  o  reparti  in  relazione
alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi
autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; 
      6) centri commerciali, qualora  dall'istruttoria  esperita  non
risulti  concretamente  possibile  l'istituzione  di  una   rivendita
ordinaria  e  sempreche'  sussistano  le  particolari   esigenze   di
equilibrare il rapporto fra domanda e offerta, in relazione al numero
degli esercizi attivi e funzionanti e  al  consistente  afflusso  del
pubblico presso il centro commerciale. 
  3. Le rivendite speciali di cui al presente  articolo  non  possono
esporre l'insegna regolamentare o  la  scritta  tabacchi  all'esterno
della struttura che le ospita. 
  4. Le rivendite speciali a carattere stagionale,  indipendentemente
dal periodo di apertura, che puo' essere stabilito caso per caso, non
possono operare per piu' di otto mesi all'anno. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  22  della
          citata legge n. 1293 del 1957: 
              "Art. 22. (Istituzione delle rivendite speciali). -  Le
          rivendite   speciali   sono   istituite   per    soddisfare
          particolari  esigenze  del  pubblico  servizio   anche   di
          carattere      temporaneo      quando,      a      giudizio
          dell'Amministrazione, mancano le condizioni  per  procedere
          alla istituzione di  una  rivendita  ordinaria,  ovvero  al
          rilascio di un patentino." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 53 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958: 
              "Art.  53.  (Istituzione  delle  rivendite  speciali  -
          Gestione)  -   Le   rivendite   speciali   sono   istituite
          dall'Ispettorato     compartimentale     nelle     stazioni
          ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle
          aviolinee e di servizio automobilistico,  nelle  caserme  e
          nelle case di  pena,  nonche'  ovunque  siano  riconosciute
          necessita' di servizio  alle  quali  non  possa  sopperirsi
          mediante rivendita ordinaria o patentino. 
              Per  l'istituzione  delle  rivendite   speciali   nelle
          stazioni occorre che ne faccia richiesta  l'Amministrazione
          o  ente  interessato.  Per  le  stazioni   automobilistiche
          occorre che il Ministero  dei  trasporti  ne  riconosca  la
          particolare  importanza   per   l'elevato   movimento   dei
          passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero  di  linee
          di comunicazione che ad esse fanno capo. 
              Le  rivendite  speciali  sono  affidate  in   gestione,
          mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che
          abbia  la  disponibilita'  del  locale  ove  esse   debbono
          necessariamente funzionare. 
              La licenza puo' essere intestata contestualmente e  con
          responsabilita' solidale  all'Amministrazione  o  ente  che
          disponga  del  locale  ed  alla   persona   designata   per
          l'effettivo servizio di vendita. 
              Le   rivendite   speciali   possono   avere    funzione
          continuativa ovvero essere  concesse  temporaneamente,  per
          determinati periodi dell'anno.".