Art. 4 Criteri per l'istituzione di rivendite speciali 1. Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all'articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione: a) dell'ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento; b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento; c) del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle gia' esistenti nella medesima zona di riferimento. 2. Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, purche' abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via: a) stazioni ferroviarie; b) stazioni automobilistiche e tranviarie; c) stazioni marittime; d) aeroporti; e) caserme; f) case di pena; g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), nonche' da quelli di cui all'articolo 6, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio alla quale non puo' sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare: 1) sale Bingo; 2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza; 3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso; 4) stazioni metropolitane; 5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in piu' locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; 6) centri commerciali, qualora dall'istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria e sempreche' sussistano le particolari esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale. 3. Le rivendite speciali di cui al presente articolo non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita. 4. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura, che puo' essere stabilito caso per caso, non possono operare per piu' di otto mesi all'anno.
Note all'art. 4: Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 della citata legge n. 1293 del 1957: "Art. 22. (Istituzione delle rivendite speciali). - Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino." Si riporta il testo vigente dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958: "Art. 53. (Istituzione delle rivendite speciali - Gestione) - Le rivendite speciali sono istituite dall'Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonche' ovunque siano riconosciute necessita' di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l'elevato movimento dei passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilita' del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza puo' essere intestata contestualmente e con responsabilita' solidale all'Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l'effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell'anno.".