Art. 5 Istituzione di rivendite speciali 1. Le domande per l'istituzione di rivendite speciali sono presentate all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, nonche' da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. 2. La perizia giurata contiene: a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3; b) l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa piu' vicine, nonche' degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale piu' breve. 3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: a) la natura dell'attivita' commerciale ovvero di servizio prestata; b) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili; c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; d) per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi ed operanti. 4. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. 5. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche', ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi' notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio. 6. Trascorso il termine di cui al comma 4: a) le domande prive della documentazione di cui al comma 1 o con documentazione incompleta o non integrata ai sensi del comma 4, sono dichiarate inammissibili; b) le domande complete della documentazione di cui al comma 1 sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione del provvedimento finale. 7. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte. 8. Il provvedimento finale e' comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.
Note all'art. 5: Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. L'articolo 7 e seguenti della citata legge n. 241 del 1990, sono contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo".