Art. 5 
 
 
                  Istituzione di rivendite speciali 
 
  1.  Le  domande  per  l'istituzione  di  rivendite  speciali   sono
presentate all'ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
territorialmente  competente  corredate  da   una   perizia   giurata
sottoscritta da un professionista  iscritto  all'albo  dei  geometri,
degli architetti e degli  ingegneri,  nonche'  da  una  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio  redatta  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni. 
  2. La perizia giurata contiene: 
    a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100,
su foglio formato A3; 
    b) l'indicazione della sede proposta  e  delle  tre  rivendite  a
questa piu' vicine, nonche' degli  eventuali  patentini  aggregati  a
tali rivendite  come  risultanti  da  certificazione  rilasciata  dal
competente ufficio, con le relative  distanze  calcolate  secondo  il
percorso pedonale piu' breve. 
  3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: 
    a)  la  natura  dell'attivita'  commerciale  ovvero  di  servizio
prestata; 
    b) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di  morosita'
verso l'Erario o verso  l'Agente  della  riscossione  definitivamente
accertate o risultanti da sentenze non impugnabili; 
    c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati  alla
somministrazione di alimenti e bevande; 
    d) per i centri commerciali, il numero degli esercizi  attivi  ed
operanti. 
  4. Per le domande pervenute prive della documentazione  di  cui  ai
commi  2  e  3  gli  Uffici  competenti  invitano  il  richiedente  a
provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. 
  5. L'Ufficio competente, in  caso  di  valutazione  positiva  della
domanda  e  della  relativa  documentazione  pervenuta,  effettua  la
comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato
la domanda, nonche', ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della  legge
n.  241  del  1990,  e  successive  modificazioni,  ai  soggetti  nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato  a  produrre
effetti diretti e  a  quelli  che  per  legge  debbono  intervenirvi;
fornisce altresi' notizia dell'inizio del  procedimento  ai  soggetti
individuati o facilmente  individuabili,  diversi  dai  suoi  diretti
destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare
un pregiudizio. 
  6. Trascorso il termine di cui al comma 4: 
    a) le domande prive della documentazione di cui al comma 1 o  con
documentazione incompleta o non integrata ai sensi del comma 4,  sono
dichiarate inammissibili; 
    b) le domande complete della documentazione di  cui  al  comma  1
sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione
del provvedimento finale. 
  7. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano  prive  di
uno dei  documenti  previsti  dal  presente  articolo  ovvero  i  cui
documenti risultano non rispondenti al vero, anche  relativamente  ad
uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte. 
  8.  Il  provvedimento  finale  e'  comunicato,  oltre  che  al  suo
destinatario, a tutti i soggetti che hanno  partecipato  al  relativo
procedimento. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
          Testo A), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio  2001,
          n. 42, S.O. 
              L'articolo 7 e seguenti della citata legge n.  241  del
          1990,   sono   contenuti   nel   Capo    III    concernente
          "Partecipazione al procedimento amministrativo".