Art. 6 
 
 
                Impianti di distribuzione carburanti 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per
l'esercizio della vendita di tabacchi lavorati presso gli impianti di
distribuzione carburanti. 
  2. L'istituzione della rivendita e'  consentita  nel  rispetto  dei
criteri di cui all'articolo 2,  nonche'  dei  parametri  dimensionali
minimi degli  impianti  di  distribuzione  carburanti  e  dei  locali
chiusi,  diversi  da  quelli  al  servizio  della  distribuzione   di
carburanti,  di  cui  all'articolo  28,  comma  8,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente
modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44. 
  3. Per locale chiuso  all'interno  dell'impianto  di  distribuzione
carburanti, diverso da quelli  al  servizio  della  distribuzione  di
carburanti, si intende il locale, con superficie utile minima  di  30
metri quadrati, dedicato: 
    a) esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati; ovvero 
    b) alla vendita di tabacchi lavorati  ovvero  di  prodotti  o  di
servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al  pagamento  dei
carburanti erogati, esclusa in ogni caso l'esposizione o  la  vendita
di olii combustibili, di agenti chimici  e  di  ogni  altro  prodotto
comunque idoneo ad  alterare  i  tabacchi  lavorati  ovvero  la  loro
conservazione. 
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  il   parametro
dimensionale, previsto dalle disposizioni  di  cui  al  comma  2,  si
intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima
non inferiore a 50 metri quadrati. Per  superficie  utile  minima  si
intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico, al  netto  della
superficie  di  locali  destinati   a   servizi,   quali   magazzino,
spogliatoio, servizio igienico. 
  5. Le domande sono presentate all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli territorialmente competente corredate da  una  perizia
giurata sottoscritta  da  un  professionista  iscritto  all'albo  dei
geometri, degli architetti e degli ingegneri,  da  una  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio  redatta  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni,    nonche'    da    copia     della     documentazione
urbanistico-edilizia  di   assenso   alla   costruzione   ovvero   al
mantenimento dei  locali  chiusi  di  cui  al  comma  2.  La  perizia
contiene: 
    a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100,
su foglio formato A3; 
    b) l'indicazione della sede proposta  e  delle  tre  rivendite  a
questa piu' vicine, nonche' degli  eventuali  patentini  aggregati  a
tali rivendite  come  risultanti  da  certificazione  rilasciata  dal
competente ufficio, con le relative  distanze  calcolate  secondo  il
percorso pedonale piu' breve; 
    c) una planimetria dell'impianto di  distribuzione  carburanti  e
del locale destinato alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. 
  6. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: 
    a) la natura dell'eventuale attivita' commerciale  diversa  dalla
vendita di tabacchi lavorati; 
    b) la sussistenza di eventuali  pendenze  fiscali  e/o  morosita'
verso l'Erario o verso  l'Agente  della  riscossione  definitivamente
accertate o risultanti da sentenze non impugnabili. 
  7. Per le domande pervenute prive della documentazione  di  cui  ai
commi 5 e 6 l'Ufficio competente invita il richiedente  a  provvedere
alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. 
  8. Trascorso il termine di cui al comma 7: 
    a)   le   domande   prive   della   documentazione   ovvero   con
documentazione   incompleta   o   non   integrata   sono   dichiarate
improcedibili; 
    b) le domande complete della documentazione sono  istruite  dagli
Uffici territorialmente competenti per l'adozione  del  provvedimento
finale. 
  9. L'Ufficio competente, in  caso  di  valutazione  positiva  della
domanda  e  della  relativa  documentazione  pervenuta,  effettua  la
comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato
la domanda, nonche', ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della  legge
n.  241  del  1990,  e  successive  modificazioni,  ai  soggetti  nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato  a  produrre
effetti diretti e  a  quelli  che  per  legge  debbono  intervenirvi;
fornisce altresi' notizia dell'inizio del  procedimento  ai  soggetti
individuati o facilmente  individuabili,  diversi  dai  suoi  diretti
destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare
un pregiudizio. 
  10. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive  di
uno dei  documenti  previsti  dal  presente  articolo  ovvero  i  cui
documenti risultano non rispondenti al vero, anche  relativamente  ad
uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte. 
  11. Il  provvedimento  finale  e'  comunicato,  oltre  che  al  suo
destinatario, a tutti i soggetti che hanno  partecipato  al  relativo
procedimento. 
  12.  Restano  fermi,  finche'   le   rivendite   sono   attive,   i
provvedimenti di assenso all'istituzione di rivendite speciali presso
gli impianti di distribuzione carburanti adottati anteriormente  alla
data di entrata in vigore dell'articolo 28, comma 8, lettera b),  del
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente
modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44. 
  13.  Qualora  in  un  impianto  di  distribuzione  carburanti,  per
l'impossibilita' del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2,  non
sia  consentita  l'istituzione  di  una  rivendita,  nella   medesima
stazione e'  sempre  consentito,  fermo  il  rispetto  dei  parametri
dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del
patentino ai sensi degli articoli 7 e 8. 
  14. Nell'ambito di un medesimo territorio comunale l'attivazione di
una  rivendita  di  tabacchi   lavorati   presso   un   impianto   di
distribuzione carburanti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3  e  4,
puo' avvenire anche per trasferimento presso  tale  impianto  di  una
rivendita ordinaria gia' attiva nel predetto territorio comunale.  In
tale caso, per rispetto del saldo del piano per  l'istituzione  delle
rivendite di cui all'articolo 3, l'Ufficio di cui al comma  5  valuta
contestualmente la domanda  di  istituzione  della  rivendita  presso
l'impianto di distribuzione di carburanti e quella di  trasferimento.
Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce  e'
soppressa. Trova applicazione la disposizione di cui al comma 9. 
  15.  Le  rivendite  che  si  istituiscono  presso  un  impianto  di
distribuzione carburanti, anche per effetto  di  quanto  previsto  al
comma 14, non sono suscettibili di trasferimento. 
  16. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  13,  e'  sempre  consentito
esporre, sia all'interno dell'impianto  di  distribuzione  carburanti
sia al suo ingresso, scritte o insegne che indichino  la  vendita  di
tabacchi lavorati. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo vigente dell'articolo 28, comma 8, del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011 e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 445 del 2000, si veda nelle note all'articolo 5. 
              Gli articoli da 7 a 13 della citata legge  n.  241  del
          1990,   sono   contenuti   nel   Capo    III    concernente
          "Partecipazione al procedimento amministrativo".