Art. 7 
 
 
                Criteri per il rilascio di patentini 
 
  1. Ai fini del rilascio di patentini l'Ufficio competente prende in
considerazione il carattere  di  complementarieta'  del  servizio  di
vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di  una
preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla  stessa  e
giustificata dalla necessita' di erogazione del predetto servizio  in
luoghi e tempi in cui tale servizio  non  puo'  essere  svolto  dalle
rivendite ordinarie. 
  2. I patentini possono essere istituiti  presso  pubblici  esercizi
dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande,  nonche'
presso i seguenti esercizi: 
    a) alberghi; 
    b) stabilimenti balneari; 
    c) sale "Bingo"; 
    d) agenzie di scommesse e punti  vendita  aventi  come  attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico; 
    e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di  cui
all'articolo 110  del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, come definiti  dall'articolo  9,  comma  1,
lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di  Stato,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana 9 febbraio 2010, n. 32; 
    f) bar di rilevante frequentazione,  in  presenza  di  comprovati
elementi che dimostrano l'elevato flusso di  pubblico,  la  rilevanza
dei  servizi  resi  alla   clientela,   la   concreta   esigenza   di
approvvigionamento di prodotti da fumo. 
  3. Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli  Uffici  competenti
in relazione all'esercizio del richiedente, valutano: 
    a) l'orario prolungato dell'esercizio  rispetto  a  quello  delle
rivendite circostanti; 
    b) il giorno di riposo settimanale praticato dall'esercizio in un
giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie piu' vicine; 
    c)  la  distanza  dell'esercizio  dalla  rivendita  piu'  vicina,
comunque non inferiore a 100 metri; 
    d) l'ubicazione e la dimensione dell'esercizio; 
    e)  la  redditivita'   dell'esercizio   prodotta   negli   ultimi
ventiquattro mesi, valutata anche mediante  verifica  del  numero  di
scontrini   fiscali   ovvero   di   biglietti   di   accesso   emessi
quotidianamente, nonche' dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA; 
    f)  l'eventuale  presenza  di   distributori   automatici   nella
rivendita ordinaria piu' vicina; 
    g) l'assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosita' verso
l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate
o risultanti da sentenze non impugnabili. 
  4. In ogni caso il patentino non puo' essere concesso quando presso
la  rivendita  piu'  vicina  risulti   installato   un   distributore
automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a  distanza
inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 110 del regio
          decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              "Art. 110. (Art 108 T.U. 1926) 
              In tutte le sale da biliardo o da gioco e  negli  altri
          esercizi, compresi  i  circoli  privati,  autorizzati  alla
          pratica del gioco  o  all'installazione  di  apparecchi  da
          gioco,  e'  esposta  in   luogo   visibile   una   tabella,
          predisposta ed approvata  dal  questore  e  vidimata  dalle
          autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale
          sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli  che
          lo  stesso  questore  ritenga  di  vietare   nel   pubblico
          interesse, nonche' le prescrizioni ed i  divieti  specifici
          che ritenga  di  disporre.  Nelle  sale  da  biliardo  deve
          essere, altresi', esposto in modo visibile il  costo  della
          singola partita ovvero quello orario. 
              Nella tabella di cui  al  comma  1  e'  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
              L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e  7
          e' consentita esclusivamente negli esercizi  commerciali  o
          pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
          privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
          86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di  cui  al
          comma  7,   alle   attivita'   di   spettacolo   viaggiante
          autorizzate ai sensi dell' articolo 69, nel rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 
              L'installazione  e  l'uso  di  apparecchi  e   congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
              Si  considerano  apparecchi  e   congegni   automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 
              Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 
              a) quelli che, dotati di attestato di conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui  all'  articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
              a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
              b) quelli, facenti parte della rete telematica  di  cui
          all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
              1) il costo e le modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
              2) la percentuale minima della raccolta da destinare  a
          vincite; 
              3) l'importo massimo  e  le  modalita'  di  riscossione
          delle vincite; 
              4) le specifiche di immodificabilita' e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
              5) le soluzioni di responsabilizzazione  del  giocatore
          da adottare sugli apparecchi; 
              6) le tipologie e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
              Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per  il
          gioco lecito: 
              a) quelli elettromeccanici privi di monitor  attraverso
          i quali  il  giocatore  esprime  la  sua  abilita'  fisica,
          mentale   o   strategica,   attivabili    unicamente    con
          l'introduzione di monete metalliche, di valore  complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola  oggettistica,  non  convertibili   in   denaro   o
          scambiabili con premi di diversa specie.  In  tal  caso  il
          valore complessivo di ogni premio non e' superiore a  venti
          volte il costo della partita; 
              b). 
              c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
          strategica, che non distribuiscono premi, per  i  quali  la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del giocatore e il costo della singola partita puo'  essere
          superiore a 50 centesimi di euro; 
              c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti
          dagli apparecchi di cui alle lettere a)  e  c),  attivabili
          con  moneta,  con  gettone  ovvero  con   altri   strumenti
          elettronici  di  pagamento  e   che   possono   distribuire
          tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione
          della partita; 
              c-ter) quelli, meccanici  ed  elettromeccanici,  per  i
          quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione  di
          denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. 
              Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono
          riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in  parte,
          le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi  a  congegno
          di cui alla lettera b) dello stesso comma  e  per  i  quali
          entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta
          di cui  all'articolo  14-bis,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, tale disposizione si applica  dal
          1° maggio 2004. 
              Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
          su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  della   presente   disposizione,   sentite   le
          Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali
          il parere si intende acquisito,  sono  definite  le  regole
          tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma
          7 e la regolamentazione amministrativa  dei  medesimi,  ivi
          compresi i parametri numerici  di  apparecchi  installabili
          nei  punti  di  offerta,  tali  da  garantire  un'effettiva
          diversificazione di offerta del gioco  tramite  apparecchi,
          nonche'  per  la  determinazione  della   base   imponibile
          forfetaria  dell'imposta  sugli  intrattenimenti   di   cui
          all'articolo 14-bis, comma 5, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni. 
              Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono  utilizzabili
          per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti  di
          modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono
          definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili
          esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione
          di premi non convertibili in alcun modo  in  denaro  o  per
          nuove partecipazioni  al  gioco  all'interno  del  medesimo
          punto di vendita. 
              Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel  corso
          dell'anno 2012 come veicoli  di  manifestazioni  a  premio,
          sono regolarizzabili con modalita' definite con il  decreto
          di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di  una  somma  una
          tantum di  euro  500,  ovvero  di  euro  400  nel  caso  di
          comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo
          di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 640, e successive modificazioni. 
              In materia di apparecchi e congegni da  intrattenimento
          di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: 
              a) chiunque produce od importa, per destinarli  all'uso
          sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di  cui  ai
          commi 6 e 7 non rispondenti alle  caratteristiche  ed  alle
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di legge ed amministrative attuative  di  detti  commi,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
          6.000 euro per ciascun apparecchio; 
              b) chiunque produce od importa, per destinarli  all'uso
          sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di  cui  ai
          commi 6 e 7 sprovvisti dei  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
              c) chiunque sul territorio  nazionale  distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso in  luoghi  pubblici  od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti
          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  4.000  euro   per   ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie
          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di
          altra specie, diversi da quelli ammessi; 
              d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso  in  luoghi  pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque specie di apparecchi e congegni per i  quali  non
          siano stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
              e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni  di
          cui  alle  lettere  a),  b),   c)   e   d),   e'   preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli  autorizzatori  concernenti   la   distribuzione   e
          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la
          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al
          comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
          commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
          giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica,  la
          sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; 
              f) nei casi in  cui  i  titoli  autorizzatori  per  gli
          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio; 
              f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
          o  installa  apparecchi  e  congegni  di  cui  al  presente
          articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici  o
          aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque
          specie non  muniti  delle  prescritte  autorizzazioni,  ove
          previste,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; 
              f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
          o installa o comunque consente l'uso in luoghi  pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque   specie   di   apparecchi   videoterminali   non
          rispondenti  alle  caratteristiche  e   alle   prescrizioni
          indicate nel comma 6, lettera b), e nelle  disposizioni  di
          legge e amministrative attuative di detta disposizione,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
          50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale. 
              Per  gli  apparecchi  per  i  quali  non  siano   stati
          rilasciati   i   titoli   autorizzatori   previsti    dalle
          disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti  alle
          caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
          7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
          di  detti  commi,  e'  disposta  la   confisca   ai   sensi
          dell'articolo 20, quarto comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta  la
          distruzione  degli  apparecchi  e  dei  congegni,  con   le
          modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 
              Per le violazioni previste dal comma 9 il  rapporto  e'
          presentato    al    direttore    dell'ufficio     regionale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente per territorio.  Per  le  cause  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni  di  cui
          al comma 9 e' competente il giudice del  luogo  in  cui  ha
          sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
              Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per  le
          pene pecuniarie di cui al comma 9 si  applicano  i  criteri
          stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 
              Se l'autore  degli  illeciti  di  cui  al  comma  9  e'
          titolare di licenza ai sensi dell'articolo  86,  ovvero  di
          autorizzazione ai sensi dell' articolo  3  della  legge  25
          agosto 1991, n.  287,  le  licenze  o  autorizzazioni  sono
          sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
          reiterazione delle violazioni ai sensi dell' articolo 8-bis
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  sono  revocate  dal
          sindaco  competente,  con  ordinanza  motivata  e  con   le
          modalita'  previste  dall'  articolo  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  e
          successive modificazioni.  I  medesimi  provvedimenti  sono
          disposti dal questore  nei  confronti  dei  titolari  della
          licenza di cui all' articolo 88. 
              Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore,
          quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in
          relazione al numero degli  apparecchi  installati  ed  alla
          reiterazione  delle   violazioni,   sospende   la   licenza
          dell'autore degli illeciti per un periodo non  superiore  a
          quindici giorni,  informandone  l'autorita'  competente  al
          rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a  norma  del
          presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
          accessoria.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9,  comma  1,
          del decreto direttoriale 22  febbraio  2010  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica  italiana  n.  32  del  9  febbraio  2010,
          recante   "Disciplina   dei   requisiti   tecnici   e    di
          funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo
          110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.": 
              "Art. 9. (Ambienti dedicati) - 
              1.  Gli  apparecchi   videoterminali   possono   essere
          installati esclusivamente in: 
              a.  sale  bingo  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n.  29,  che
          abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi  di
          cui all'articolo 110, comma 6, del  T.U.L.P.S.,  in  misura
          non superiore ad 1/3 della superficie  attualmente  adibita
          allo svolgimento del gioco del bingo; 
              b. agenzie per l'esercizio delle  scommesse  su  eventi
          sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi  non
          sportivi di cui al decreto  del  Ministro  dell'Economia  e
          delle Finanze 1° marzo 2006, n.  111,  la  cui  convenzione
          tipo  e'   stata   approvata   con   decreto   direttoriale
          2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006; 
              c.  agenzie   per   l'esercizio   delle   scommesse   a
          totalizzatore e a quota fissa sulle corse  dei  cavalli  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  aprile
          1998, n. 169, la cui convenzione tipo  e'  stata  approvata
          con decreto  interdirettoriale  2006/16109  del  12  maggio
          2006; 
              d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e  4
          del decreto-legge del 4 luglio 2006, n.  223,  aventi  come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici; 
              e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per
          lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata
          per i giochi riservati ai minori; 
              f.  esercizi  dediti  esclusivamente   al   gioco   con
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. 
              (Omissis). ".