Art. 8 Rilascio dei patentini 1. Le domande di rilascio dei patentini sono corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri o degli architetti o degli ingegneri, nonche' da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. 2. La perizia giurata contiene: a) la rappresentazione della zona in cui ha sede l'esercizio del richiedente in scala 1/100, su foglio formato A3; b) l'indicazione delle rivendite, ordinarie ovvero speciali, poste a distanza inferiore ai 600 metri, nonche' degli esercizi gia' dotati di patentini aggregati, ai sensi dell'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, alle predette rivendite ordinarie, come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con indicazione della loro distanza dall'esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale piu' breve; c) la planimetria del locale dell'esercizio del richiedente; d) per le sole stazioni di servizio di cui all'articolo 6, una planimetria che riporti le superfici dell'impianto e del locale destinato alla vendita dei tabacchi lavorati. 3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: a) l'orario dell'esercizio del richiedente; b) il giorno di riposo settimanale dell'esercizio del richiedente; c) la natura dell'attivita' prestata; d) il reddito che risulta dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, da allegare comunque alla dichiarazione sostitutiva, nonche' il numero degli scontrini fiscali emessi in tali periodi; e) la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria piu' vicina; f) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosita' verso l'Erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili. 4. Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazione di cui al comma 3 e' limitata alle circostanze di cui alla lettera f) del medesimo comma. 5. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili. 6. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche', ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di quindici giorni per eventuali osservazioni, al titolare della rivendita piu' vicina alla quale il patentino sara' aggregato e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; fornisce altresi' notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio. 7. Il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del patentino motiva comunque, in forma espressa, in ordine all'intervenuto esame e alla valutazione dei requisiti di cui al comma 3, nonche' in ordine ad ogni ulteriore elemento istruttorio acquisito. Il provvedimento finale e' comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento. 8. E' fatto divieto al titolare del patentino di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.
Note all'art. 8: Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nella nota all'articolo 5. Si riporta il testo vigente dell'articolo 54, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958: "Art. 54. (Patentini) (Omissis). Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria piu' vicina al suo esercizio. L'Ispettorato compartimentale puo' disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell'assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona. (Omissis).". Per i riferimenti all'articolo 7 e seguenti della citata legge n. 241 del 1990, contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo", si veda nelle note all'articolo 5.