Art. 8 
 
 
                       Rilascio dei patentini 
 
  1. Le domande di rilascio  dei  patentini  sono  corredate  da  una
perizia giurata sottoscritta da un professionista  iscritto  all'albo
dei geometri o degli architetti o degli  ingegneri,  nonche'  da  una
dichiarazione  sostitutiva   di   atto   notorio   sottoscritta   dal
richiedente ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. 
  2. La perizia giurata contiene: 
    a) la rappresentazione della zona in cui ha sede l'esercizio  del
richiedente in scala 1/100, su foglio formato A3; 
    b) l'indicazione  delle  rivendite,  ordinarie  ovvero  speciali,
poste a distanza inferiore ai 600 metri, nonche' degli esercizi  gia'
dotati di patentini aggregati,  ai  sensi  dell'articolo  54,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958,
n.  1074,  e  successive  modificazioni,  alle   predette   rivendite
ordinarie,  come  risultanti   da   certificazione   rilasciata   dal
competente   ufficio,   con   indicazione   della    loro    distanza
dall'esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale
piu' breve; 
    c) la planimetria del locale dell'esercizio del richiedente; 
    d) per le sole stazioni di servizio di cui  all'articolo  6,  una
planimetria che riporti  le  superfici  dell'impianto  e  del  locale
destinato alla vendita dei tabacchi lavorati. 
  3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: 
    a) l'orario dell'esercizio del richiedente; 
    b)  il  giorno   di   riposo   settimanale   dell'esercizio   del
richiedente; 
    c) la natura dell'attivita' prestata; 
    d)  il  reddito  che  risulta  dalle  dichiarazioni  dei  redditi
relative agli ultimi due periodi di  imposta,  da  allegare  comunque
alla dichiarazione sostitutiva, nonche'  il  numero  degli  scontrini
fiscali emessi in tali periodi; 
    e) la presenza di distributori automatici  di  tabacchi  lavorati
attivi presso la rivendita ordinaria piu' vicina; 
    f) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di  morosita'
verso  l'Erario  o  verso   il   concessionario   della   riscossione
definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili. 
  4. Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazione  di
cui al comma 3 e' limitata alle circostanze di cui  alla  lettera  f)
del medesimo comma. 
  5. Per le domande pervenute prive della documentazione  di  cui  ai
commi  2  e  3  gli  Uffici  competenti  invitano  il  richiedente  a
provvedere alla loro  integrazione  nel  termine  di  trenta  giorni.
Decorso il termine senza che le  stesse  siano  state  integrate,  le
domande sono dichiarate improcedibili. 
  6. L'Ufficio competente, in  caso  di  valutazione  positiva  della
domanda  e  della  relativa  documentazione  pervenuta,  effettua  la
comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato
la domanda, nonche', ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della  legge
n. 241 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di
quindici  giorni  per  eventuali  osservazioni,  al  titolare   della
rivendita piu' vicina alla quale il patentino sara'  aggregato  e  ai
soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;  fornisce
altresi' notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati
o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei
cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio. 
  7. Il provvedimento conclusivo del  procedimento  di  rilascio  del
patentino   motiva   comunque,   in   forma   espressa,   in   ordine
all'intervenuto esame e alla valutazione  dei  requisiti  di  cui  al
comma 3, nonche' in ordine ad  ogni  ulteriore  elemento  istruttorio
acquisito. Il provvedimento finale e' comunicato, oltre  che  al  suo
destinatario, a tutti i soggetti che hanno  partecipato  al  relativo
procedimento. 
  8. E' fatto divieto al  titolare  del  patentino  di  esporre,  sia
all'interno sia all'esterno dell'esercizio,  scritte  o  insegne  che
indichino,  anche  solo  indirettamente,  la  vendita   di   tabacchi
lavorati. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per il decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
          del 2000, si veda nella nota all'articolo 5. 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  54,  quarto
          comma, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 1074 del 1958: 
              "Art. 54. (Patentini) 
              (Omissis). 
              Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi  di
          monopolio presso la rivendita ordinaria piu' vicina al  suo
          esercizio. L'Ispettorato compartimentale puo' disporre  una
          diversa aggregazione quando la norma di cui  innanzi  possa
          comportare alterazione dell'assetto di vendita  dei  generi
          di monopolio nella zona. 
              (Omissis).". 
              Per i  riferimenti  all'articolo  7  e  seguenti  della
          citata legge n.  241  del  1990,  contenuti  nel  Capo  III
          concernente      "Partecipazione      al       procedimento
          amministrativo", si veda nelle note all'articolo 5.